Questa è, in sintesi, la questione che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca, Germania) sottopone con il suo rinvio pregiudiziale, in esito al quale dovrà decidere se il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne («CIVC»), che difende gli interessi di tale DOP, abbia fondatamente richiesto l’inibizione della vendita del sorbetto.
Nelle conclusioni consegnate il 20 Luglio 2017, l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il cui parere non è vincolante, ha dichiarato che l'espressione tedesca "champagner sorbet" può essere coerente con le abitudini dei consumatori tedeschi che denominano uno sorbetto allo champagne per il fatto che questo sorbetto effettivamente contiene, tra i suoi ingredienti, una quantità significativa di champagne, ma non è sufficiente ad escludere ad Aldi la condanna per sfruttamento illecito della reputazione della denominazione "Champagne".
In alcune recenti conclusioni, la Corte (che dovrebbe decidere entro la fine del 2017) ha prodotto una nutrita giurisprudenza sulle DOP e le indicazioni geografiche protette (IGP). La causa in esame le consente di estenderla ai casi in cui un vino spumante (champagne) protetto da una DOP sia incorporato – e sia inserito nella presentazione – come ingrediente di un prodotto alimentare.
Per rispondere al giudice del rinvio, la Corte dovrà accertare se «Champagner Sorbet» è la denominazione abituale utilizzata in Germania per descrivere un dessert a base di gelato che contiene champagne. Dovrà inoltre approfondire l’interpretazione di norme eterogenee (quelle relative alle DOP, da un lato, e all’etichettatura dei prodotti commestibili, dall’altro) per raggiungere l’equilibrio fra i diritti dei titolari delle DOP e quelli dei produttori dell’alimento, che intendono riportare la sua composizione nella confezione.
Scaricabile in allegato un'analisi in francese sulla questione dell'Avv. Olivier MANDEL - Avocat à la Cour - Cabinet MANDEL & ASSOCIES