Come ribadito dalla Commissione Europea, durante lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Sezione: "Animal Nutrition" tenutosi il 5-6 febbraio scorso, l'utlizzo di qualsiasi claim che faccia riferimento alla figura professionale del veterinario, compresi i termini non in lingua italiana, le sigle o le abbreviazioni, porta erroneamente l'acquirente a credere che il mangime sia chiaramente associato alla pratica medico-veterinaria o possieda in qualche modo una funzione terapeutica o preventiva, caratteristiche non proprie di un mangime ma di un farmaco veterinario.
L'unico riferimento alla figura del veterinario nell'etichettatura dei mangimi, è esplicitamente ammesso per i mangimi dietetici, nei casi richiamati dalla Direttiva 2008/38/CE.
All'utilizzo di claim non conformi alla normatia, si applica la disciplina sanzionatorie contenuta nel Decreto Legislativo 3 febbraio 2017, n. 26.
A precisarlo è il direttore della Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute, Silvio Borrello, in una circolare inviata a Regioni, Province autonome, Pif, Uvac, Assalzoo (Associazione nazionale tra Produttori di Alimenti zootecnici), Assalco (Associazione nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e Aisa (Associazione nazionale Imprese Salute animale).