Le novità introdotte sono quindi molto importanti per i produttori di tali sostanze, che dovranno modificare di conseguenza le etichette, ma lo sono anche per gli operatori del settore agricolo, che dovranno essere in grado di interpretare le nuove etichette ed operare secondo le loro prescrizioni.
Vediamo quindi quali novità per l’operatore del settore agricolo ha in serbo la nuova normativa.
Innanziutto, per essere precisi, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, sarebbe già in vigore dal 20 gennaio 2009.
A partire da tale anno infatti il regolamento è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile al settore alimentare.
Il regolamento in questione però si occupa di modificare ed abrogare le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, concernenti la prima le sostanze pericolose (DSP), e la seconda i preparati pericolosi (DPP), nonché di modificare il regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento REACH: Regulation Evaluation Authorization of Chemicals) ed ha previsto un regime transitorio di entrata in vigore molto articolato.
Per la completa abrogazione e modifica delle dette normative bisognerà infatti aspettare il prossimo 1° giugno 2015.
Il nuovo regolamento, denominato CLP (sigla che sta per Regulation on the Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures) si pone come obiettivo l’introduzione di nuovi criteri per la prevenzione e l’identificazione dei pericoli dei prodotti.
L’obiettivo del Regolamento CLP è riportato nei Considerando n° 10 e 11 del medesimo:
Considerando n° 10
“L’obiettivo del presente regolamento dovrebbe essere quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti”.
Tali proprietà dovrebbero comprendere
-
i pericoli di natura fisica,
-
i pericoli per la salute dell’uomo,
-
i pericoli per l’ambiente, compresi i pericoli per lo strato di ozono.
Considerando n.° 11
“Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze e miscele fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche circa la classificazione e l’etichettatura sono contenute in altre norme della legislazione comunitaria […] o se le sostanze e le miscele sono trasportate per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.”
In sostanza è prevista l’introduzione di nuovi criteri di classificazione dei pericoli fisici e dei pericoli per la salute e per l’ambiente, oltre ad avvertenze che indicano il grado relativo del pericolo e a nuovi pittogrammi graficamente esplicativi. I cambiamenti si riscontreranno anche a livello informativo, infatti verrà utilizzata una nuova codifica delle indicazioni di pericolo (denominate Frasi H) e dei consigli di prudenza (denominate Frasi P) e saranno anche introdotte informazioni supplementari (denominate Frasi EUH).
Le etichette cambieranno quindi radicalmente sia nella forma che,in alcuni casi, nella sostanza (alcune delle miscele considerate pericolose dalla normativa CLP non erano infatti pericolose a mente dei Regolamenti precedenti).
È essenziale quindi che l'operatore agricolo proceda alla compiuta formazione propria e dei collaboratori in merito alle nuove disposizioni.
C'è poi da notare che, sebbene il campo di applicazione complessivo della classificazione a norma del regolamento CLP sia paragonabile a quello dalla DSP, il numero totale di classi di pericolo è aumentato, in particolare per quanto riguarda i pericoli fisici (da 5 a 16), con una differenziazione piùesplicita delle proprietà fisiche. In generale, i criteri di classificazione per le sostanze sono talvolta cambiati rispetto ai criteri della DSP (ad esempio i criteri di esplosività e di tossicità acuta).
Il regolamento CLP adotta la maggior parte delle categorie di pericolo del GHS dell’ONU (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche), tuttavia non include alcune categorie che vanno al di là dell’attuale campo di applicazione della DSP.
Se si effettuano esportazioni in altre regioni al di fuori dell’UE, è tuttavia probabile che le si debbano prendere in considerazione.
Alcuni elementi fanno parte della DSP o della DPP, ma non sono ancora inclusi nel GHS dell’ONU, ad esempio la classe di pericolo supplementare dell’Unione europea “Pericoloso per lo strato di ozono” (DSP: R 59) ed alcuni pericoli che hanno comportato un’etichettatura supplementare ai sensi della DSP, ad esempio “R1 – Esplosivo allo stato secco”. Tali elementi sono considerati informazioni supplementari di etichettatura e figurano nell’allegato I, parte 5 e nell’allegato II del regolamento CLP. Per chiarire che non derivano da una classificazione dell’ONU, tali elementi di etichettatura supplementari sono codificati in maniera diversa dalle indicazioni di pericolo del regolamento CLP. Ad esempio, si usa EUH001, ma non H001, per rappresentare la categoria R1 della DSP.
Nonostante alcune etichette CLP siano già in circolazione, le modifiche dovranno essere apportate obbligatoriamente su tutti i prodotti immessi in commercio a partire dal 1 giugno 2015.
Gli agrofarmaci già presenti allo scaffale prima di tale data potranno essere commercializzati dai rivenditori ed utilizzati dagli agricoltori senza necessità di ri-etichettatura fino al 31 maggio 2017, termine ultimo per esaurire le scorte dei prodotti etichettati DPD.
Quindi ci sono a disposizione altri due anni per familiarizzare con il nuovo regolamento e aggiornare le etichette dei prodotti.
A partire da giugno 2017, infatti, si potranno trovare in commercio solamente agrofarmaci con etichetta aggiornata.