Innanzitutto è essenziale definire i due concetti di data di scadenza e termine minimo di conservazione, due termini che, nella normativa europea ed italiana, presentano distinte differenze fra di loro.
Da un lato abbiamo infatti la data di scadenza, che è prescritta unicamente per quegli alimenti che sono molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana (art. 24 Reg. (UE) n. 1169/2011 e suo All. X). Successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’articolo 14, par. 2-5 Reg. (CE) n. 178/2002. La normativa, già a livello europeo, prevede quindi una presunzione di rischio per la salute, nel momento in cui un alimento è venduto oltre la data di scadenza, presunzione senz’altro difficile da superare.
Dall’altro lato abbiamo invece il termine minimo di conservazione (TMC), che è invece la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione (art. 24 Reg. (UE) n. 1169/2011 e suo All. X). La data di TMC non incide quindi sul fatto se l’alimento sia o meno adatto al consumo umano o se presenti o meno un rischio per la salute umana, né la normativa ricollega allo spirare di tali termini presunzioni di questo genere. La data di TMC ha piuttosto il significato di individuare quale sia il termine entro cui l’alimento mantiene le qualità promesse in etichetta, è un termine indicato a responsabilità del produttore e fa riferimento alla qualità del prodotto, non alla sua sicurezza.
La data di scadenza è caratterizzata dall’indicazione «da consumarsi entro …», mentre il termine minimo di conservazione è caratterizzato dall’indicazione «da consumarsi preferibilmente entro …».
Il Reg. UE 1169/2011 fissa, all’All. X, le regole per l’indicazione del TMC disponendo che per gli alimenti:
- conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l’indicazione del giorno e del mese,
- conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,
- conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno.
A questo punto è evidente che la vendita di un prodotto oltre la data di scadenza possa certo integrare gli estremi del reato di cui all’art. 5, lett. b), l. n. 283/1962, che punisce chi immette in vendita alimenti in “stato di cattiva conservazione” e/o quello di cui all’art. 516 c.p., che punisce chi immette in commercio “come genuine sostanze alimentari non genuine”, nel caso in cui sia dimostrato che l’alimento è a rischio/non genuino.
Un risalente orientamento della Cassazione affermava infatti che la messa in vendita di alimenti scaduti integrasse sempre e comunque i reati di cui sopra, a far data dagli anni 90, però, un simile orientamento è stato superato ritenendosi, giustamente, necessario accertare lo stato di conservazione e/o genuinità dell’alimento per fondare una eventuale condanna.
Nell’ipotesi in cui la responsabilità penale sia esclusa, perché l’alimento, nei fatti, non era a rischio, troverà invece applicazione la sanzione amministrativa da € 5.000 ad € 40.000 di cui all’art. 12 co. 3 D.Lgs. 231/2017, che prevede una sanzione per la cessione (o esposizione in vendita) al consumatore finale, di un alimento oltre la data di scadenza (a prescindere dall’indagine circa lo stato di conservazione dell’alimento).
Qual è invece la sanzione per la vendita di un prodotto a TMC spirato?
Sul punto, innanzitutto la Corte di Giustizia Europea, nel caso CGUE, sez. V, 13.03.03, n. 229 - Müller c. Unahmbanginger Verwaltungssenat im Land, ha precisato che:
“il prodotto alimentare con TMC spirato può essere legittimamente immesso in commercio;
la disciplina degli alimenti che versano in tale circostanza non rientra nell’intervento di armonizzazione operato dalla Direttiva 2000/13/CE, così che compete agli Stati membri decidere eventualmente come disciplinare gli alimenti con termine minimo di conservazione scaduto.”
Lo sviluppo successivo della normativa europea non pare aver innovato sulla questione, con la vendita oltre il TMC che rimane ammissibile a mente della regolamentazione UE.
A questo punto la problematica è stata di nuovo posta all’esame della Cassazione, che con pronuncia n. 26413 del 18.06.2013 ha affermato che, a meno che i prodotti venduti oltre la data di scadenza non siano effettivamente in cattivo stato di conservazione, non sussistono fattispecie penali nel caso di loro immissione al consumo, ma è integrato l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 7, e all’art. 18 D.P.R. 109/1992.
Qui la Suprema Corte parla di “data di scadenza”, anche se in realtà aveva a che fare sia con alimenti effettivamente sottoposti all’obbligo di indicare la data di scadenza (uova e burro), sia con alimenti sottoposti a semplice TMC (funghi). Nel fare di tutta l’erba un fascio, la Corte, sbaglia due volte, perché da un lato non valorizza la presunzione normativa di rischio per la salute nel caso di alimento venduto oltre la data di scadenza, e dall’altro ipotizza anche per l’alimento con TMC spirato, l’applicazione della sanzione per l’illecito "di cui all’art. 10, comma 7, e all’art. 18 D.P.R. 109/1992".
L’art. 10, comma 7 del D.P.R. (recte D.Lgs.) 109/1992, rubricato "Termine minimo di conservazione e data di scadenza", però afferma (affermava in quanto la il co. 7 è stato abrogato sin dal 2003 e ora il D.Lgs. 109/92 è stato integralmente abrogato dal D.Lgs. 231/17) solamente che:
“è vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione”
Nulla ha a che fare, quindi, tale sanzione con gli alimenti venduti oltre la data di TMC.
Verrebbe da pensare che si tratti di una svista isolata ed invece, purtroppo, si tratta di una decisione che si inserisce in un filone ed ha “fatto scuola” in molteplici richiami, sclerotizzandosi in varie pronunce della Cassazione.
Dopo la sentenza del 2013, la Corte di Cassazione ha infatti proseguito nella propria “originale” interpretazione della normativa in termini di scadenza/TMC ed infatti, ancora nella recente sentenza della Sez. IV Penale, 21.03 – 11.04.2018, n. 16108, la Suprema Corte ribadisce il principio!
La Corte affrontava il caso di una madre che aveva acquistato latte in polvere per il neonato in farmacia.
Al momento della vendita il latte aveva superato il TMC da tre mesi e il bambino, dopo averlo assunto, aveva accusato un malore.
Il titolare della farmacia è stato assolto, con la Corte che ha evidenziato che quella del latte in polvere è solamente una “data di scadenza preferibile” (sigh!) e che “non è possibile pervenire all’affermazione della dipendenza causale dei sintomi riscontrati sul minore dalla somministrazione di latte in polvere scaduto, atteso che il giudizio controfattuale, per poter condurre a simile affermazione alla stregua di un criterio di elevata probabilità logica, doveva basarsi sull’assenza di decorsi causali alternativi”.
La Corte a quel punto richiama l’applicabilità della sanzione amministrativa di cui al D.Lgs. 109/92 (del resto, secondo la Corte, parliamo di data di scadenza, pur “preferibile”).
Queste incertezze della Suprema Corte si riflettono sui giudici territoriali e causano un ingiustificato caos in una materia che potrebbe invece giovare di un’impostazione chiara, anche per evitare inutili sprechi alimentari.
Forse uno “spiraglio” per il superamento di questo orientamento è stato aperto dal fatto che il D.Lgs. 109/1992 è stato sostituito dal D.Lgs. 231/17 che, all’art. 12 co. 3, prevede quanto segue:
Quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.
La disciplina fa ora un chiaro rimando alla normativa UE, che ben distingue tra data di scadenza e TMC (tra l’altro lo stesso articolo, nei due commi precedenti, prevede al primo comma una sanzione -più grave- in caso di omissioni/errori nell’indicazione in etichetta della data di scadenza, e al secondo comma una seconda sanzione -meno grave- in caso di omissioni/errori nell’indicazione in etichetta del TMC, è quindi evidente che il terzo comma è relativo unicamente alla vendita oltre la data di scadenza, senza sanzioni per la vendita oltre il TMC, ove la legge ha diversamente voluto, infatti, diversamente ha disposto).
Confidiamo, quindi, che il problema dopo l’intervento del D.Lgs. 231/17 sia stato superato, chiarendo la legittimità della vendita di alimenti oltre il TMC a patto che non si dimostri (con dimostrazione a carico dell’autorità ispettiva) che questi siano davvero in cattivo stato di conservazione.
V’è però da dire che anche la disciplina del 1992 era più che chiara sul punto (e peraltro non era più in vigore al tempo dei fatti censurati dagli Ermellini) e ciò non ha però impedito alla Cassazione di insistere in questo orientamento.
Va forse valorizzato, sul punto, che il dictum della Corte in sede penale, sull’applicabilità della sanzione amministrativa, probabilmente non ha avuto come conseguenza l’effettiva applicazione della sanzione nei confronti degli assolti, che perciò non avevano sostanziale interesse a contraddirvi, e ciò ha forse consentito la sopravvivenza di questa precisazione “vestigiale” in varie pronunce.
Ciononostante, va anche evidenziato che trovarsi di fronte a numerose pronunce di Cassazione che affermano l’applicabilità di una pesante sanzione a chi commerci alimenti con TMC "scaduto" è certo un freno alla diffusione di pratiche alimentari sostenibili.
Interessante è poi fare un parallelo tra la sentenza del 2018 ed un’altra pronuncia della Corte resa dalla Sez. III Penale, 13.07 – 20.09.2016, n. 38841 che riguardava invece il caso di due carabinieri che avevano acquistato da un ambulante un sacchetto di patatine con TMC spirato.
Il procedimento penale instaurato in seguito all’evento si è concluso con la sentenza della Cassazione che ha condannato l’imputato (per poi dichiarare la prescrizione) non per lo spirare del TMC, ma in quanto risultava che le patatine non fossero fresche, avendo "accertato gli stessi militari che le patatine avevano perduto le loro “qualità specifiche”, essendo invero indubbio che freschezza e fragranza delle patatine costituiscono qualità specifiche che il consumatore si attende dal prodotto in questione"
La sentenza, pur draconiana nella sua impostazione (andrebbe poi ben indagato quale “metro” di freschezza e fragranza hanno preso a riferimento gli agenti!) e stridente con quanto deciso nel 2018 nel caso del latte in polvere, applica dei principi comunque validi e ci ricorda che lo spirare del TMC, sebbene non abbia conseguenze dirette in termini di sanzioni penali/amministrative, può essere un indice di indirizzo per le “indagini” o comunque concorrere a far presumere il cattivo stato di conservazione dell’alimento (pensiamo ad un alimento proposto in vendita con TMC spirato da anni ormai).
La Corte ci ricorda, poi, che il cattivo stato di conservazione e/o la non genuinità sanzionate penalmente, non devono necessariamente comportare un rischio per la salute del consumatore, ma è sufficiente una perdita di qualità specifiche dell’alimento, specie se promesse in etichetta!
Un venditore che dovesse porre in commercio alimenti a TMC spirato dovrebbe quindi, innanzitutto, essere chiaro con il consumatore, precisando tale circostanza e che gli stessi alimenti venduti potrebbero non rispettare gli standard qualitativi indicati in etichetta (sul punto sarebbe senz’altro necessario un intervento legislativo ad hoc per definire le modalità operative di tale supposta commercializzazione).
Va infine tenuto presente che, salvo diversi accordi contrattuali, il fornitore del prodotto non potrà certo essere chiamato a tenere indenne il commerciante che ha venduto i suoi prodotti oltre il TMC (soglia temporale entro la quale il produttore, appunto, garantisce che il prodotto stesso presenti le qualità promesse in etichetta).
Riepilogando, quindi:
- Vendere alimenti oltre la data di TMC non è reato
- Vendere alimenti oltre la data di TMC non è vietato dalla normative UE
- Vendere alimenti oltre la data di TMC non comporta sanzioni amministrative
Ma:
- La Corte di Cassazione non se ne è ancora resa conto
- Il superamento del TMC può comunque essere un indice probatorio a supporto della perdita di qualità specifiche dell’alimento
- Il superamento del TMC è un indice di negligenza del venditore nel caso di alimento rivelatosi in cattivo stato di conservazione e/o non genuino.
Attenzione, infine, alla freschezza e fragranza delle patatine!
Avv. Riccardo Berti