Dal 20 luglio 2016, infatti, entrerà in vigore definitivamente il Regolamento europeo n. 609/2013, che abrogherà la direttiva quadro 2009/39/CE sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare esplicativa rivolta alle aziende agroalimentari interessate, affinché si adeguino in tempo alle nuove disposizioni specifiche.
E’ stato ribadito che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui al Regolamento, devono fornire informazioni per un uso appropriato di tali prodotti e non devono essere fuorvianti né attribuire loro la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né sottintendere proprietà di questo tipo.
I prodotti alimentari di cui sopra potranno essere immessi sul mercato soltanto se conformi al nuovo regolamento n. 609/2013 ed esclusivamente nella forma di alimenti preimballati. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle formule speciali per lattanti, delle prescrizioni aggiuntive per le formule per lattanti e delle formule di proseguimento, saranno concepite in modo da non scoraggiare l’allattamento al seno e non dovranno contenere illustrazioni di lattanti né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l’uso di tali formule.
Per quanto riguarda le indicazioni sul tenore di lattosio, il Ministero afferma che l’indicazione “senza lattosio” potrà essere impiegata “per latti e prodotti lattiero-caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml, in attesa che la questione venga armonizzata a livello europeo”. Solo per i latti e i latti fermentati potrà essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio”, “se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml”.
Comunque, per fornire un’informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza lattosio” o a ridotto tenore di lattosio, nell’etichetta andrà riportata anche un’indicazione del tipo “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.
Nulla cambia per gli alimenti di consumo corrente, la dicitura “senza glutine” resterà di uso volontario e le condizioni di utilizzo resteranno le medesime. La dicitura “senza glutine” in etichetta potrà essere seguita dalle diciture “adatto ai celiaci” o “adatto alle persone intolleranti al glutine”. Tali diciture non potranno essere utilizzate da sole, ma sempre in abbinamento al claim “senza glutine”.
Per quanto riguarda gli alimenti naturalmente senza glutine, viene mantenuto il divieto di impiego dei claim relativi al glutine: “Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un’etichettatura indicante l’assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche”.
Il Ministero insiste sull’importanza delle condizioni previste dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 sulle “pratiche leali d’informazione”, che stabilisce proprio che le informazioni sugli alimenti non debbano indurre in errore il consumatore “suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti”. Il nuovo regolamento n. 609/2013 ha abrogato la parola “dietetico” che non potrà più accompagnare i prodotti senza glutine e sarà sostituita dal termine “specificamente formulato per celiaci”, sempre solo come diciture accessorie e volontarie rispetto al termine “senza glutine” o al termine “con contenuto di glutine molto basso”.
La dicitura “specificamente formulato per ..” potrà essere utilizzata esclusivamente per gli alimenti sostitutivi, dove sono tradizionalmente presenti ingredienti a base di glutine (come pasta, pane, ecc.) che o siano stati sostituiti con altri senza glutine oppure siano stati deglutinati. In quest’ultimo caso (ingredienti “deglutinati”) è possibile per l’alimento contenere glutine fino ad una concentrazione di 100 mg su Kg (100 ppm). In questo caso, il prodotto dovrà essere etichettato “con contenuto di glutine molto basso”. Se, invece, il produttore riesce a garantire la soglia dei 20 ppm, può etichettare il prodotto come “senza glutine”. Il limite dei 100 ppm non può mai essere applicato per alimenti costituiti da ingredienti di derivazione da materie prime naturalmente senza glutine.
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