All'art.5 “Determinazioni in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande”viene previsto: “L'obbligo di formazione e informazione previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica” viene sostituito dalla formazione impartita dal datore di lavoro o dal responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), ovvero con altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa. Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo”.
La formazione sostitutiva al libretto di idoneità sanitaria (articolo 14 della legge 283/62) avviene con modalità scelte dal datore di lavoro o dall'OSA anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa e quindi, in sintesi, viene meno l'obbligo di seguire i criteri predisposti dalla procedura regionale di cui alla DGR 2898 del 28 dicembre 2012 .
La legge regionale 41/03, all'art. 1, aveva affidato alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per la predisposizione delle misure di formazione/informazione per gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.
La DGR 2898 del 28/12/2012, che ha definito il più recente sistema di regolamentazione in materia di informazione e formazione, aveva individuato alcuni standard minimi al fine di garantire il rispetto di criteri uniformi dell'attività formativa sul territorio regionale.
In particolare il provvedimento aveva definito:
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i contenuti minimi della formazione;
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la durata minima della formazione;
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la scadenza della formazione;
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i requisiti dei soggetti obbligati e degli esonerati;
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le modalità di registrazione della formazione;
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le modalità di rilascio dell'attestazione finale;
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i requisiti dei docenti.
Una delle novità introdotte dalla DGR 2898/12 è stata l'istituzione di un “Elenco regionale dei docenti”, finalizzato a raccogliere in un documento, pubblicato sul sito istituzionale regionale, tutti coloro che intendono effettuare attività di docenza nei corsi per addetti del settore alimentare, con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza nell'attività formativa e l'effettivo possesso dei requisiti previsti.
La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, pubblicata sul BUR n. 27 del 22 marzo 2013, ed in vigore dal 23 marzo 2013, ha però introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.
La norma di cui all'art. 5 affida infatti direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di impartire la formazione, anche avvalendosi di altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa.
Pertanto, con l'entrata in vigore della legge regionale 2/2013, le regole previste dalla DGR 2898/2012 perdono il proprio carattere prescrittivo.
La conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente, ad esempio:
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le modalità della formazione (in aula, in azienda, a distanza, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);
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i contenuti minimi;
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la durata;
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l'eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;
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i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);
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le modalità di attestazione/registrazione della formazione.
Ogni ulteriore approfondimento relativo, in particolare, alle modalità di monitoraggio e sorveglianza (L.R. 41/03, art. 1, comma 2, lett. b), può essere richiesto alla competente Unità di Progetto Veterinaria.
In buona sostanza si tratta di una deregolamentazione formale che però non cambia la sostanza: l'OSA deve infatti garantire una formazione adeguata ai propri dipendenti.
Il datore di lavoro, che non è più imbrigliato nei rigidi requisiti e oneri formativi previsti in precedenza dalla DGR, deve però poter dimostrare, in caso di problematiche sanitarie, di aver formato adeguatamente i propri dipendenti e di aver fatto quanto in suo potere per evitarle.
Cosa succede però nel caso in cui l'azienda non ha dipendenti?
La nuova normativa, che ha di fatto eliminato il libretto di idoneità sanitaria, sembra liberare il datore di lavoro che non abbia dipendenti/collaboratori, di ogni obbligo formativo.
Fermo il fatto che, alla prova dei fatti ed in caso di incidenti, dovrà sempre poter dimostrare di essere compiutamente formato e preparato in materia igienico/sanitaria.