Vediamo che cosa sono secondo la normativa e quali sono gli obblighi di etichetta che li riguardano. I prodotti preincartati sono quegli alimenti che vengono chiusi in un involucro o in un incarto negli esercizi di vendita per la consegna diretta all’acquirente o per la vendita a libero servizio, a prescindere dal sistema di chiusura più o meno sigillante.
Tali prodotti comprendono:
- gli alimenti venduti sfusi;
- i cibi confezionati all’interno del luogo di vendita in presenza e a richiesta del consumatore finale acquirente;
- i prodotti confezionati in un momento precedente l’atto dell’acquisto, ma comunque destinati ad una vendita “immediata” e sempre all’interno dei locali dove i prodotti sono stati preparati.
L’articolo 44 del Reg. UE n. 1169/2011 così stabilisce al riguardo: “Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati per la vendita diretta: 1) è obbligo segnalare la presenza di allergeni; 2) la fornitura di altre indicazioni non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale di tali indicazioni o loro elementi. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere forniti, ed eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.”
Gli alimenti preincartati, quindi, rimangono purtroppo esclusi dalla quasi totalità delle informazioni obbligatorie per gli alimenti preconfezionati dai supermercati “per la vendita diretta”. Si segnala anche che non è nemmeno chiaro se per le carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e di pollame preincartate sia obbligatorio indicare l’origine in etichetta, obbligo imposto a tutela del consumatore per queste carni qualora in tutte le altre circostanze di vendita dal combinato disposto del Reg. UE 1169/2011 e del Reg. UE 1337/2013.
Tutte queste deroghe, si ritiene, non trovano giustificazione alcuna e a loro causa i consumatori continueranno a non reperire informazioni essenziali sui prodotti che la grande distribuzione avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita accanto a quelli confezionati dal produttore che invece riportano un quadro completo di informazioni.
Bisogna perciò affidarsi ai legislatori nazionali per colmare questa lacuna che arreca un grave pregiudizio al diritto d’informazione dei consumatori sui prodotti loro offerti in vendita. Anche perché, paradossalmente, esiste già una normativa sulle indicazioni in etichetta per i prodotti alimentari sfusi, che sono quegli alimenti non preconfezionati o venduti previo frazionamento (prodotti di pasticceria, panetteria, ecc.).
Su questi non è possibile apporre un’etichetta, ma i recipienti che li contengono o i comparti nei quali sono esposti devono avere bene in vista le indicazioni di obbligo:
- denominazione di vendita;
- elenco degli ingredienti;
- data di scadenza;
- modalità di conservazione;
- la percentuale di glassatura per i prodotti glassati;
- il prezzo per carni, ortofrutta e prodotti lattiero-caseari.
Ebbene, non si comprende perché questi prodotti siano sottoposti a tutte le indicazioni obbligatorie, mentre quelli preincartati, del tutto a loro assimilabili, godano di un regime di deroga che non trova riscontri. È opportuno che il consumatore, di fronte ad un prodotto preincartato dall’esercente, ponga sempre particolare attenzione, in quanto informazioni “scomode” potrebbero essere legittimamente omesse dal commerciante.