L'articolo 9, intitolato: elenco delle indicazioni obbligatorie, così stabilisce al comma 1, lettera i): “conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
i) una dichiarazione nutrizionale”.
La regola in materia di dichiarazione nutrizionale non si applica ai seguenti alimenti, che sono soggetti alle proprie regole in materia di etichettatura:
- i complementi alimentari;
- le acque minerali naturali;
- gli alimenti destinati ad una alimentazione particolare, a meno che non sia prevista alcuna regola specifica concernente gli aspetti particolari della dichiarazione nutrizionale (in questo senso vedere la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare e le direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva).
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria comprende i seguenti elementi, nonché deve indicare la quantità delle sostanze nutritive per le quali è effettuata un' indicazione nutrizionale e/o sulla salute:
il valore energetico e la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale.
Il valore energetico deve essere espresso sia in kJ (kilojoules) sia in kcal (kilocalorie) e può essere utilizzata l'abbreviazione kJ/kcal.
L'ordine di presentazione delle informazioni è il seguente: energia, grassi, di cui → acidi grassi saturi, carboidrati, di cui → zuccheri, proteine, sale.
Altre sostanze che possono essere indicate sono: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre alimentari, vitamine e sali minerali.
La dichiarazione è presentata, se lo spazio lo permette, sotto forma di tabella, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio sufficiente, le informazioni possono essere presentate sotto forma lineare.
Le regole relative alle dimensioni minime dei caratteri si applicano alla dichiarazione nutrizionale, che deve essere stampata in un carattere la cui altezza della X è uguale o superiore a 1,2mm.
Nel caso di imballaggi o di recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 80cm, l'altezza della X è di almeno 0,9mm. L'altezza della X è definita nell'allegato IV del regolamento FIAC.
Quando il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto è trascurabile, l'informazione relativa a questi elementi può essere sostituita dalla dicitura: “Contiene quantità di ...”, collocata immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. Il documento intitolato “Guidance on tolerances” (orientamenti in materia di tolleranza) può dare indicazioni che consentono di definire la nozione di quantità trascurabile, lo si può leggere al seguente link:
Per gli alimenti non preimballati il contenuto della dichiarazione può limitarsi sia al solo valore energetico, sia al valore energetico accompagnato dall'indicazione delle quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.
I seguenti prodotti sono esentati dall'obbligo di dichiarazione nutrizionale, eccettuati i casi in cui non sia formulata un'indicazione nutrizionale:
1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati i quali, come unica trasformazione, sono stati sottoposti ad una maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che hanno come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti a parte gli aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. gli ausiliari di fabbricazione;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o recipienti la cui faccia maggiore ha una superficie inferiore a 25 cm;
19. gli alimenti, anche di fabbricazione artigianale, forniti direttamente dal fabbricante in piccole quantità al consumatore finale o ad esercizi di commercio al dettaglio locali che forniscono direttamente il consumatore finale;
20. le bevande alcoliche (aventi un contenuto di alcol superiore all'1,2% in volume);
21. gli alimenti non preimballati (eccettuati i casi in cui lo richiedono misure nazionali).
Le nuove regole saranno applicabili a partire dal 13 dicembre 2016. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.
Le imprese che scelgono di fornire in dichiarazioni nutrizionali volontarie tra il 13 dicembre 2014 e il 12 dicembre 2016 devono seguire le regole relative al contenuto e alla presentazione previste dal regolamento FIAC.
Se vengono formulate indicazioni nutrizionali e/o sulla salute, o se sono aggiunti agli alimenti vitamine e/o sali minerali, la dichiarazione nutrizionale deve essere conforme al regolamento FIAC a partire dal 13 dicembre 2014.
Per saperne di più al seguente link è possibile reperire il testo del Regolamento: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1169.