Spesso, però, questi obiettivi sono tra loro in conflitto: ci sono infatti troppe aree agricole produttive utilizzate per gli impianti di produzione di energie rinnovabili o per i raccolti da destinare alla produzione di bio-carburanti o bio-gas.
Due interessi ambientali entrano in conflitto: quelli internazionali di larga scala (ad esempio nell'ambito della riduzione emissione di CO2) e quelli locali (tutela del paesaggio, impoverimento condizioni del suolo).
L’uso sostenibile di suolo fertilerichiederebbe il rispetto della sua destinazione, della sua capacità di produzione alimentare, non di essere rivolto esclusivamente alla produzione, anche se essenziale, di nuove forme di energia.
In questo caso, la risposta sembrerebbe essere nella cosiddetta “bio-economia”, che – supportata da innovative politiche europee – consente un uso efficiente di rifiuti e residui di produzioni agricole e forestali o di altri elementi naturali.
L’obiettivo principale è quello di coniugare ladiffusione di energie e carburanti “verdi” con il rispetto della “vocazione” dei territori agricoli, anche a sostegno del rinnovato interesse della politica agricola europea per la “food security”.
Infatti, la nuova politica agricola comune europea mira proprio allo sviluppo equilibrato del territorio e all’attenzione per il clima, riportando al centro della scena anche la sicurezza degli approvvigionamenti, cioè la “global food security”.
Così due articoli del Trattato di Funzionamento dell'UE enunciano:
Art. 11 TFUE: (ex articolo 6 del TCE)
“Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”
e
Art. 194, par 1 TFUE:
“Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è
intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:
a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,
b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,
c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,
d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.”
Attraverso la strategia comunitaria “20-20-20”, chiamato anche“pacchetto clima-energia 20-20-20”, l'UE ha varato un insieme di misure per il periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto (trattato realizzato per contrastareil cambiamento climatico).
La direttiva 2009/29/CE, è entrata in vigore nel giugno 2009 ed è valida per il periodo che va dal gennaio 2013 fino al 2020.
Gli obiettivi sono: ridurre le emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020.
Sarà necessario ridurre i biocarburanti di prima generazione, contenere e rimediare alla deforestazione, pensare ad un cambio di destinazione d'uso diretto e indiretto (il cd ILUC – indirect land use change, cheriguarda le conseguenzedel rilascio di più emissioni di carbonio a causa di cambiamenti di uso del suolo, indotti dall'espansione delle terre coltivate per la produzione di biodiesel o etanolo in risposta all'aumento globale di domanda di biocarburanti).
Importanti studi al riguardo sono stati portati a termine con le seguenti pubblicazioni: Beneficial Biofuels—The Food, Energy, and Environment Trilemma(Tilman ed altri, 2009) e l'analisi della OECD intitolataLinking Renewable Energy to Rural Development(2011), che è possibile reperire al seguente link:
http://www.oecd.org/governance/regional-policy/linkingrenewableenergytoruraldevelopment.htm.
E qual è la situazione italiana sul punto?
L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, inerente all'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, così prevede:
“Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. ...
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9…
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.”
In Italia, gli impianti di produzione di energia elettrica, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Da decreto, nell'ubicazione si deve tener conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agricoli locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del passaggio rurale.
Il Decreto legislativo del 3 marzo, numero 28/2011, sull'attuazione della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ha rinnovato le forme di incentivazione per i biocarburanti di prima e seconda generazione, con un focus sulla produzione dai rifiuti, materiali celluloidi, sottoprodotti, ecc..
Tra il 2003 e il 2011 sono state approvate le leggi regionali di recepimento del D.lgs 387/2003, come tentativi di limitare l'uso del territorio per uso energetico, ponendo attenzione soprattutto agli aspetti paesaggistico ambientali. Non si è cercata una vera tutela del terreno agricolo.
Nel corso degli anni, però, si è arrivati ad una consapevolezza sempre maggiore del problema, che ha anche trovato conforto in alcune interpretazioni fornite dalla nostra Corte Costituzionale (es. Corte Cost. n. 275/2011, che ribadisce come “le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione congruenti con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing), in applicazione dell’art. 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 […] assicurando uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti” e Corte Cost. n. 224/2012 che si è pronunciata sulla Legge Regionale della Sardegna n. 2/2007, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, riguardante la produzione di energia attraverso l'eolico.
Per un approfondimento è possibile visionare i testi completi ai seguenti link:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=275 e http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=224 ).
L'art. 5 del D. Lgs n. 387/2003, prevede una Commissione di Esperti, strumento ancora poco utilizzato, ma utile: “una commissione di esperti che, ..., predispone una relazione con la quale sono indicati:
- i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;
- le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari
- le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;
- le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;
- gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare,ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;...”
Vi sono comunque esempi di eccellenza nella tutela dell'agricoltura di qualità, un esempio su tutti: con la delibera numero 51/2011 la regione Emilia – Romagna ha stabilito i criteri di localizzazione degli impianti biogas con particolare tutela per le aree di produzione del Parmigiano Reggiano (incompatibilità con aree a pascolo e produzione foraggio).
Diversi sono poi i progetti a tutela dell'agricoltura: il progetto M2REF From marginal to renewable energy source sites di ENEA, che vede coinvolti Veneto ed Emilia Romagna, il progetto transfrontaliero ALCOTRA che coinvolge le regioni del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, e il progetto della regione Piemonte intitolato “da terre marginali a terre originali”, (qui, ci si è scontrati con un problema di classificazione, cosa sono le terre marginali? Secondo gli esperti, servirebbe un intervento legislativo sul punto).
Riassumendo, il problema è posto dal potenziale conflitto tra la crescente diffusione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e l’uso “distorto” del suolo agricolo che ne può conseguire, nelle nostre campagne come in altre parti del mondo.
Il legislatore nazionale non si è ancora interessato in prima battuta a questa tematica perché il danno non c'è stato ancora, o è risultato essere molto ridotto rispetto alla percezione comune.
Per maggiori approfondimenti è comunque possibile scaricare l'allegato in coda all'articolo, relativo allo studio condotto dal GSE ed aggiornato agli inizi del 2014.