In particolare l'art. 48 co. 8 del Testo Unico prevede che:
"I consorzi di tutela [..] oppure in loro assenza le regioni [..] possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9 ("Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8"), che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato."
La tecnologia al servizio della tracciabilità passa quindi per un'iniziativa consortile e impone da un lato l'adozione di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità e dall'altro consente di adottare, oltre ad un codice identificativo univoco sul prodotto, altri sistemi informatici equivalenti, consentendo così di includere un riferimento univoco che permetta di risalire all'origine del prodotto anche per mezzo di strumenti tecnologici inseriti direttamente sulla bottiglia
Sebbene sia difficile pensare che l'utilizzo di simili tecnologie fosse inibito prima dell'entrata in vigore del Testo Unico e, pertanto, non si possa parlare di una vera e propria innovazione epocale, la normativa appena entrata in vigore lancia comunque un segnale importante di incentivo all'utilizzo di nuove tecnologie in etichetta.
Tra le tecnologie che potrebbero essere adottate dai Consorzi, in via alternativa rispetto al semplice codice alfanumerico, segnaliamo:
QR-Code o similari
Si tratta di codici simili a quello che segue:
Questi codici, se fotografati o inquadrati con uno smartphone o appositi applicativi in dotazione alle autorità ispettive, rimandano all'identificazione univoca del prodotto.
Il formato grafico potrebbe poi differire da quello più sopra nel caso in cui il sistema di controllo si basi su un software proprietario che consenta unicamente alle autorità di controllo di interfacciarsi con il codice.
Il limite di questi strumenti consiste nel limitato numero di informazioni che possono contenere e nel fatto che un prodotto bagnato o usurato potrebbe non essere più in grado di rendere il messaggio "nascosto" nel codice.
Chip NFC
Si tratta di chip inseriti in etichetta che comunicano con gli smartphone o con appositi applicativi in dotazione alle autorità ispettive, i dati in essi inseriti.
Questi chip contengono in locale (quindi fisicamente all'interno dell'etichetta) una serie di dati o link, e quindi possono essere utilizzati per contenere le informazioni sulla tracciabilità del prodotto, anche nel caso in cui si intenda inserire in etichetta informazioni più complete e "pesanti" di quanto consente un semplice QR code.
Il limite di quest'ultimo strumento è dato però dal maggior costo di produzione.
Il Testo Unico del Vino prevede inoltre delle sanzioni amministrative da 10.000 a 50.000 € per chi ometta di apporre i marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici.
Le sanzioni possono essere però ridotte a 1.000 € nel caso in cui il trasgressore sia in grado di documentare che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto.