Con riguardo ai primi, sono gli artt. 5 e 6 del Testo Unico che prendono per la prima volta in considerazione e disciplinano i c.d. vitigni autoctoni.
La definizione che ne fornisce il Testo Unico (all'art. 6) è però generica, il legislatore introduce infatti la categoria dei vitigni autoctoni per poi delegare l'attività più complessa e significativa di individuazione dei singoli vigneti ad un successivo decreto MIPAAF.
Problematica è anche la definizione di vitigni autoctoni, il Testo Unico infatti parla di "vitigni appartenenti alla specie vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale" senza dunque considerare la storicità dei vigneti in un territorio, ed escludendo, all'apparenza, vitigni importanti diffusi in tutto il paese (ad esempio il Barbera e le Malvasie) da questa categoria.
All'inclusione del vitigno nell'elenco degli autoctoni il Testo Unico non fa discendere conseguenze, che saranno verosimilmente da ricercare in successivi decreti e misure di incentivo e promozione.
Il secondo comma dell'art. 6 prevede che comunque "L'uso della dicitura «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e alla presentazione di specifici vini a DOCG, DOC e IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione."
Saranno quindi i singoli disciplinari a dover ammettere e regolare l'utilizzo e la promozione del termine "vitigno autoctono italiano" dopo che il decreto MIPAAF avrà individuato i vitigni.
L'art. 5 della legge fa riferimento invece ad una situazione in parte differente e prevede invece un esclusione dell'obbligo di impianto, reimpianto ed innesto delle sole varietà iscritte nel Registro Nazionale delle Varietà di Viti e classificate come idonee o in osservazione, nel caso in cui le viti vengano "utilizzate a scopo di ricerca e sperimentazione e di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono".
All'art. 7 del Testo Unico sono poi previste specifiche disposizioni per la tutela dei vigneti c.d. "eroici" o "storici".
Precisamente l'art 7 dispone che "lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati "vigneti eroici o storici"".
Questi vigneti sono individuati in quanto situati in aree “vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine”
Anche per l'individuazione di questi vigneti (la cui definizione offre più spunti rispetto a quella appena vista e molto generica di vitigni autoctoni) il Testo Unico rimanda ad un decreto MIPAAF.
Sull'individuazione di questi vigneti la discussione si è comunque accesa ancora prima dell'entrata in vigore del decreto, con la proposta dell'inserimento nell'elenco dei vigneti dei Castelli Romani, di Aprilia, del nord della provincia di Latina, e di quelli del litorale romano, vista la loro storicità unita al fatto che questi vitigni sarebbero minacciati dalla crescente urbanizzazione dell'area.