L' Area Coordinamento di Agea , con provvedimento n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015, disponibile in allegato, diretto a tutti gli Organismi pagatori italiani, ha definito le regole per consentire a taluni agricoltori di optare per la partecipazione al regime dei piccoli agricoltori.
All'interno del quadro giuridico introdotto dai regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con DM n. 6513 del 18 novembre 2014, ha disposto l'applicazione del regime.
A seguito dell'emanazione di tale decreto, Agea definisce, con la circolare in questione, le linee guida per poter aderire al regime.
Le principali novità contenute nella circolare:
- ll regime per i piccoli agricoltori semplifica le formalità e riduce i costi amministrativi;
- la domanda per aderire al regime deve essere presentata entro il prossimo 15 ottobre;
- i beneficiari devono mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti.
Si tratta di un regime specifico per i piccoli agricoltori che introduce norme che semplificano le formalità, riducendo così i costi amministrativi di gestione e di controllo del sostegno diretto.
Sono ridotti, tra l'altro, gli obblighi a carico dei piccoli agricoltori connessi alla domanda di sostegno, alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
Chi può optare per il regime
Gli agricoltori che, dopo aver presentato la domanda unica 2015, hanno ottenuto l'attribuzione di titoli, hanno la facoltà di optare per la partecipazione al regime.
L'opzione può essere esercitata esclusivamente nel 2015.
La domanda di partecipazione al regime deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro il prossimo 15 ottobre.
Ciascun Organismo pagatore dovrà, quindi, definire le modalità di presentazione attraverso specifici provvedimenti.
I vantaggi nell'esercitare l'opzione
I pagamenti effettuati nell'ambito del regime sostituiscono i pagamenti per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo, per un importo massimo di 1.250 euro.
Gli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori sono esonerati dalle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.
Inoltre, gli agricoltori che aderiscono al regime, e che non richiedono altri aiuti, hanno un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto obbligatorio è limitato.
Tuttavia, a partire dal 2016, la domanda di accesso al regime dovrà contenere le informazioni necessarie per poter verificare la conformità all'art. 64 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
Gli obblighi
Per tutta la durata della partecipazione al regime per i piccoli agricoltori, i beneficiari devono:
a) mantenere almeno un numero di ettari ammissibili ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n.
1307/2013 corrispondente al numero di titoli detenuti ai sensi dell’art. 64, paragrafo 1, lett.
a) del medesimo regolamento;
b) essere destinatari del pagamento per un ammontare non inferiore a:
- euro 250 per gli anni 2015 e 2016;
- euro 300 a partire dal 2017.
I titoli
I titoli assegnati nel 2015 all’agricoltore che partecipa al regime per i piccoli agricoltori sono
considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'agricoltore a tale regime e
sono soggetti al meccanismo di convergenza di cui alla circolare AGEA prot. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015.
In deroga all'art. 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata.
La circolare definisce quindi obblighi e possibilità in caso di trasferimento di titoli per successione (effettiva o anticipata).
Il provvedimento, da ultimo, precisa che esce dal regime l'agricoltore che:
- decide di ritirarsi dal regime stesso;
- diventa beneficiario del sostegno concesso nell'ambito della misura "sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" dello sviluppo rurale, anche in caso di successione effettiva o anticipata;
- presenta la domanda unica dal 2016, con richiesta di pagamento, di uno qualsiasi degli aiuti diretti previsti, compresa la richiesta di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale.
È da precisare, infine, che regole più dettagliate per la presentazione delle domande di adesione dovranno essere successivamente emanate da ciascun Organismo pagatore.