Per far chiarezza e consentire l'adeguamento, il Ministero della salute ha emesso una circolare esplicativa.
Viene sottolineato che: l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari forniscono informazioni per un uso appropriato di tali prodotti alimentari e non sono fuorvianti né attribuiscono a tali prodotti alimentari la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana,né sottintendono proprietà di questo tipo.
Come indicare il contenuto di lattosio.
Data la situazione esistente, considerato anche il parere EFSA del 2010 e quello della Commissione unica sulla dietetica e la nutrizione del 12 giugno 2015, l’indicazione “senza lattosio” può essere impiegata per latti e prodotti lattiero - caseari con un residuo di lattosio inferiore a 0,1 g
per 100 g o ml, in attesa che la questione venga armonizzata a livello europeo.
Per utilizzare la predetta indicazione i prodotti in questione devono riportare l’informazione in etichetta sulla specifica soglia residua di lattosio con modalità del tipo “meno di..”.
La soglia indicata deve risultare comunque inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml.
Solo per i latti e i latti fermentati può essere impiegata l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” se il residuo del disaccaride è inferiore a 0,5 g per 100 g o ml.
Sulle etichette di tali prodotti va riportato che il tenore di lattosio è “meno di 0,5 g per 100 g o ml”.
Per fornire una informazione precisa ai consumatori sui contenuti dei prodotti delattosati “senza lattosio” o "a ridotto tenore di lattosio”, va riportata in etichetta anche una indicazione del tipo “Il prodotto contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.
Per alimenti non contenenti ingredienti lattei l’indicazione “naturalmente privo di lattosio”, deve risultare conforme alle condizioni previste
dall’articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011.
Applicazione del regolamento (UE) 828/2014 sulle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
Dal 20 luglio 2016 i prodotti senza glutine, oggi classificati come ADAP, saranno comuni alimenti, nella cui etichetta l’indicazione “senza glutine”
potrà essere seguita da una delle due diciture: "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine", o "specificamente formulato per celiaci".
Per maggiori informazioni è possibile consultare i testi dei Regolamenti e della nota informativa del Ministero linkati nel testo.