La dematerializzazione consiste in un invio telematico delle operazioni di carico e scarico di tutti i prodotti vitivinicoli e sarà gestita all’interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con le specifiche tecniche comunicate via WEB direttamente dal MIPAAF.
Le aziende che utilizzano un software per l’archiviazione delle attività di cantina avranno il vantaggio di allungare i termini di invio telematico fino a 30 giorni dalla data in cui è stata effettuata ciascuna operazione.
Ulteriori semplificazioni sono previste per i produttori sotto i 1.000 ettolitri annui di produzione attraverso registrazioni cumulate durante il periodo vendemmiale.
Dal 1 Aprile 2016, gli operatori del settore hanno la possibilità di abbandonare i registri cartacei ed inviare in via sperimentale al SIAN i dati richiesti.
La scadenza definitiva del 30 giugno è un’opportunità per gli utenti che potranno effettuare degli invii in ambiente di prova simulando le varie operazioni di Cantina ed abituarsi progressivamente e con tranquillità ai nuovi obblighi senza aspettare l’ultimo momento.
Il registro di cantina unico farà sparire il concetto di registri di vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione.
L'unica risposta a queste problematiche per le cantine sarà avere una gestione dei registri di cantina con dati prodotti da un sistema integrato che immetta in tempo reale tutte le informazioni obbligatorie afferenti alle varie unità aziendali: dalla contabilità agli ordini, dalla fatturazione alle accise.
Chi deve adeguarsi alla normativa sulla dematerializzazione dei registri vitivinicoli?
- Soggetti che per esercizio di attività agricola o commerciale detengono prodotti vitivinicoli
- Stabilimenti o depositi che effettuano operazioni per conto di terzi
- Stabilimenti di produzione o imbottigliamento di aceto di vino
Sono invece esenti:
- Gli stabilimenti enologici, con annessa attività di ristorazione o vendita diretta, con capacità inferire a 50 ettolitri
- Attività commerciali all'ingrosso di prodotti vinicoli confezionati che non effettuano operazioni di trasformazione e manipolazione
- Coloro che detengono prodotti vitivinicoli al di fuori di stabilimenti, depositi, acetifici, e che li utilizzano come ingredienti per la preparazione di bevande e alimenti diversi dai prodotti vitivinicoli, succhi di frutta, prodotti vitivinicoli aromatizzati, bevande spiritose
- Vettori o spedizionieri
- Soggetti che detengono prodotti vitivinicoli al solo scopo di effettuare attività di sperimentazione e ricerca
- Rivenditori di piccoli quantitativi e di bevande da consumare sul posto
- Viticoltori non vinificatori o coloro che vinificano esclusivamente uve di propria produzione
- Soggetti che detengono in propri depositi prodotti vitivinicoli confezionati da terzi per la successiva rivendita
Cosa va annotato nel nuovo registro telematico?
- Operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli
- Operazioni di produzione e detenzione di mosti e/o vini con titolo alcolometrico volumico inferiore all’8%
- Le entrate
- Le uscite
- Le operazioni riportate nell'art. 41 del REC CE 436/2009
- Le uscite dei prodotti elencati nell'art. 43 del REG CE 436/2009
- L'utilizzo dei prodotti elencati nell'art. 43 del REG CE 436/2009
- Le spedizioni di un prodotto vitivinicolo confezionato in recipienti fino a 5 lt.
I vantaggi:
- Niente più vidimazione preventiva
- Niente più stampe cartacee periodiche
- Consultazione a distanza
- Maggiori controlli
- Riduzione dei costi e snellimento delle procedure