Il Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Si intende che gli obblighi di comunicazione previsti dal D.M. n. 18378 restano vigenti fino alla entrata in vigore del nuovo Decreto.
Utilizzo di TRACES (Art. 4)
Ai sensi dell'art. 13 del reg. (CE) n. 1235/2008, cosi' come modificato dal reg. (UE) n. 1482/2016, gli importatori, i primi destinatari e gli Organismi di controllo, per la gestione di propria competenza del certificato di ispezione, utilizzano il sistema informativo veterinario integrato TRACES - Trade Control and Expert System, ... , previa validazione delle utenze da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le procedure operative per l'acquisizione delle credenziali di accesso al sistema informativo veterinario TRACES sono reperibili presso il portale della Commissione europea - Agricoltura e sviluppo rurale - Agricoltura biologica e il portale del Sistema di informazione nazionale sull'agricoltura biologica - SINAB.
Comunicazioni preventive di arrivo merce (Art. 5)
Gli importatori trasmettono al Ministero e all'agenzia delle dogane una comunicazione preventiva di arrivo merce, utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema informatico biologico (SIB) entro tre giorni antecedenti l'arrivo di ogni partita al punto di ingresso doganale.
Le eventuali modifiche alle comunicazioni, devono essere trasmesse dagli importatori entro 24 ore antecedenti la data di arrivo prevista.
Le procedure operative per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili dal SIB e dedicati alle disposizioni dell'art. 5 sono reperibili presso il portale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'importatore, ove richiesto dalle autorita' competenti o dal proprio Organismo di controllo, e' obbligato a fornire ogni eventuale integrazione alle comunicazioni.
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