Attraverso il regolamento, la Commissione europea adempie all’obbligo di adottare norme dettagliate relative ai limiti massimi di residui (“LMR”) per le sostanze farmacologicamente attive destinate all’utilizzo nell’UE in medicinali veterinari da somministrare ad animali destinati alla produzione di alimenti e in biocidi impiegati nel settore zootecnico, che devono essere prese in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati a norma dell’art. 11 della Dir. 2001/82/CE.
L’art. 11 della Dir. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme concernenti la cura di determinate affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti per le quali non esistono medicinali veterinari autorizzati in uno Stato membro. Tali animali possono essere trattati con medicinali contenenti sostanze farmacologicamente attive solo se tali sostanze figurano nella tabella 1 dell’allegato del Reg. (UE) n.37/2010 per le quali è stato definito almeno un LMR o un LMR provvisorio.
Per le sostanze farmacologicamente attive elencate nella suddetta tabella 1, per le quali non è richiesto un LMR, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 470/2009 non è richiesto un LMR a scopo di controllo per alcun tessuto campione proveniente da specie animali trattate nell’UE, a condizione che le restrizioni riportate in tabella vengano rispettate.
Gli LMR di cui alla tabella suddetta, applicabili al momento dell’immissione in commercio di alimenti di origine animale sono applicabili ai prodotti controllati.
Il regolamento è entrato in vigore l’11 aprile scorso.
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