Secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011, gli alimenti che richiedono un'espressa indicazione di origine sono: ortofrutta, carni bovine, carni di pollo, vini, olio di oliva, latte fresco, miele, pesce, uova e passata di pomodoro.
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 [ai sensi dell'art. 26, par. 2, lett. b) del reg. 1169/2011], applicato dal 1° aprile 2015, è obbligatorio indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza anche per le carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.
L'articolo 26, par. 2, lett.b) così disciplina:
“Paese d'origine o luogo di provenienza. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
a) ….
b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8”.
Il paragrafo 8 dello stesso articolo sostiene:
“Entro il 13 dicembre 2013, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.”
Il regolamento (UE) n. 1337/2013, pertanto, nasce proprio al fine di fissare le modalità di applicazione del regolamento n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del paese d'origine e del luogo di provenienza delle suddette carni.
I tipi di carni a cui tale regolamento si riferisce sono elencati nella tabella dell'allegato XI del reg. 1169/2011 e che si riporta qui sotto per ragioni di praticità nella comprensione del testo.
Codici NC (Nomenclatura combinata 2010) |
Descrizione |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate. |
0204 |
Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate. |
Ex 0207 |
Carni fresche, refrigerate o congelate di volatili della voce 0105 |
Prima di procedere è opportuno chiarire le due definizioni “Paese di origine” e “Luogo di Provenienza”.
Il Regolamento n. 1169/2011 stabilisce che il “Paese di origine” di un alimento fa riferimento all'origine di tale prodotto, come definita dagli articoli da 23 a 26 del Reg. (CEE) n. 2913/92 – Codice Doganale Comunitario (ora articolo 60 Reg. UE n. 952/2013 – Codice doganale aggiornato, che così recita:
Art. 60 – Acquisizione dell'origine.
1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazionesostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).
Dunque con luogo di origine si intende il luogo di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, se questo è prodotto in più paesi.
Diversamente il “Luogo di provenienza” è qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, il quale deve certo rispettare il principio di verità ma non è il “paese d'origine”come individuato ai sensi del Codice doganale comunitario.
È da precisare, inoltre, che, il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento.
Gli aspetti principali del regolamento (UE) n. 1337/2013 riguardano la tracciabilità e l'etichettatura del prodotto fornito.
Tracciabilità, articolo 3: 1. Gli operatori del settore alimentare, in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni di cui all'articolo 1, dispongono di un sistema di identificazione e di registrazione e lo utilizzano. 2. Tale sistema deve essere applicato in modo da garantire: a) il collegamento tra le carni e l'animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello; b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative, secondo il caso, alle indicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell'applicazione del sistema di identificazione e di registrazione, di cui al primo comma, nell'ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera.
L'operatore del settore alimentare che confezione o etichetta la carne in conformità agli articoli 5, 6 o 7 garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni conformemente agli articoli 5, 6 o 7.
3. Il sistema di cui al paragrafo 1 registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell'operatore del settore alimentare, e le partenze da quest'ultimo di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.”
Etichettatura, articolo 5:“1. L'etichetta delle carni, di cui all'articolo 1, destinate al consumatore finale o ad una collettività, contiene le seguenti indicazioni:
a) il nome dello Stato Membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come “Allevato in (nome dello Stato membro o del paese terzo)”, conformemente ai criteri seguenti:
i) per la specie suina |
ii) per la specie ovina e caprina |
iii) per i volatili |
- nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi, - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'allevamento dopo che l'animale ha raggiunto i 30 Kg, - nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 Kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento. |
il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento |
il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento dopo che l'animale è stato immesso all'ingrasso. |
b) il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come “Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)”;
c) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da “Allevato in: vari Stati membri dell'UE” o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell'Unione, da “Allevati in: vari paesi extra UE” o “Allevati in: vari paesi dell'UE e paesi extra UE”.
Tuttavia, qualora il periodo di allevamento di cui alla lettera a) non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione di cui alla lettera a) è sostituita da “Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato)” se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere sostituite dall'indicazione “Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)” se l'operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell'autorità competente, che le carni di cui all'articolo 1 sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo.
3. Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse, conformemente ai paragrafi 1 e 2, e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l'etichetta indica: a) per ciascuna specie, l'elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi in conformità ai paragrafi 1 o 2, b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.”
Sono anche previste delle deroghe per quanto riguarda la carne proveniente da paesi terzi: articolo 6:“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l’etichetta delle carni di cui all’articolo 1, importate per immissione sul mercato dell’Unione e per le quali le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), non sono disponibili, deve contenere l’indicazione “Allevato in: non UE” e “Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)”
e deroghe per carni macinate e rifilature: articolo 7:“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), all’articolo 5, paragrafo 2 e all’articolo 6, per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni:
a) “Origine: UE”, qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri;
b) “Allevato e macellato in: UE”, qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri;
c) “Allevato e macellato in: non UE”, qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione;
d) “Allevato in: non UE” e “Macellato in: UE” qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri;
e) “Allevato e macellato in: UE e non UE” qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con:
i) carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione; o
ii) carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.”
Come precedentemente detto, il regolamento è stato applicato a decorrere dallo scorso primo aprile, non si applica alle carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell'Unione prima di tale data e fino ad esaurimento delle scorte.
È possibile scaricare l'allegato contenente uno schema esplicativo.