Qui di seguito si riporta in generale quanto viene stabilito dal decreto del 2005.
1. Per ogni prodotto sono indicati gli ingredienti obbligatori e facoltativi e il procedimento di produzione.
2. È previsto l’utilizzo della denominazione anche per i prodotti privi di alcuni ingredienti e/o arricchiti di altri, purché le variazioni siano indicate in etichetta quali, ad esempio nel panettone, uvetta e canditi.
3. Ulteriori ingredienti caratterizzanti il prodotto, usati in aggiunta a quelli previsti devono essere dichiarati nella denominazione di vendita, indicandone la relativa percentuale d’impiego.
4. Panettoni, Pandori e Colombe di piccole dimensioni possono essere denominati “Panettoncini”, “Pandorini” e “Colombine”.
5. Le regole di produzione e commercializzazione sono identiche sia per i prodotti industriali che per i prodotti artigianali.
6. I prodotti non conformi alle disposizioni del decreto non possono utilizzare le denominazioni riservate ma devono essere commercializzati con denominazioni diverse quali, ad esempio, “Dolce di Natale” in luogo di “Panettone” o “Pandoro”, “Biscotto all’uovo” in luogo di “Savoiardo”, “Biscotti alle mandorle” in luogo di “Amaretto”.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 136 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 maggio 2017 recante “Modifiche al decreto 22 luglio 2005 concernente la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti da forno“.
Il provvedimento introduce, tra l’altro, anche alcune precisazioni in merito alle uova utilizzate nella preparazione di tali prodotti. In particolare, viene modificata l’indicazione del tuorlo d’uovo che, come le uova, deve essere derivato da uova di galline di categoria A.
Nel Decreto, invece, non è contenuta la precisazione, aggiunta in un primo tempo in bozza, dell’impiego delle uova nei 28 giorni dalla deposizione.
Qui di seguito le modifiche nel dettaglio.
a) all'art. 1, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantita' tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»;
b) all'art. 1, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantita' non inferiore al sedici per cento;»;
c) all'art. 1, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;
d) all'art. 2, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantita' tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»;
e) all'art. 2, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantita' non inferiore al venti per cento;»;
f) all'art. 2, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;
g) all'art. 3, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo derivato da uova di gallina di categoria A, o entrambi, in quantita' tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo;»;
h) all'art. 3, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con un apporto in materia grassa butirrica in quantita' non inferiore al sedici per cento;»;
i) all'art. 3, comma 2, lettera g) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;
j) all'art. 3, comma 5, lettera f) dopo la parola «oli» si inseriscono le parole «e grassi»;
k) all'art. 4, comma 3, lettera f) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;
l) all'art. 5, comma 3, lettera f) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;
m) all'art. 6, comma 3, lettera i) dopo la parola «sale» si inseriscono le parole «, compreso il sale iodato»;
n) all'art. 7, comma 2, le parole: «di uvetta o» sono soppresse e dopo le parole: «dalla sostituzione» sono inserite le seguenti: «o dall'eliminazione»;
o) all'art. 7, comma 3, dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti «nell'impasto di base»;
p) all'art. 7, comma 4, dopo le parole: «altri ingredienti caratterizzanti» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di sfarinati di cereali per gli amaretti e gli amaretti morbidi.»;
q) all'art. 8, comma 1, le parole «al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 1169/2011»; dopo la parola «"panettoncino"» sono inserite le parole «e "colombina" o similari»;
r) all'art. 8, comma 2, dopo le parole: «agrumi canditi o di entrambi» sono inserite le seguenti: «come pure l'indicazione di assenza/modifica della glassatura e relativo decoro per le colombe ricoperte o da ricoprire.»;
s) all'art. 8, comma 6, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;
t) all'art. 8, comma 7, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;
u) dopo l'art. 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Deroghe). - 1. I prodotti fabbricati in conformita' al presente decreto, specificamente formulati per persone intolleranti al glutine, possono riportare le denominazioni riservate previste agli articoli 1, 2, 3, 4 purche' in linea con quanto stabilito dal regolamento di esecuzione Unione europea n. 828/2014.
2. Per la sostituzione degli ingredienti apportatori di glutine nei prodotti di cui al comma precedente e' consentito esclusivamente l'impiego di ingredienti tecnologicamente necessari a tale scopo.»;
v) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Sanzioni). - 1. Per le violazioni al presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 67, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e del decreto legislativo n. 260/2005;
2. Salve le norme penali vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, le sanzioni previste per la pubblicita' ingannevole di cui al decreto legislativo n. 206/2005, si applicano a quei prodotti che, pur riportando denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite nel decreto e non rispettando le caratteristiche di composizione quali-quantitative previste, utilizzano forme e modalita' di presentazione identiche e confondibili con i prodotti disciplinati creando confusione nel consumatore.»;
w) all'allegato I, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la lettera d): «d) Schema di calcolo per Panettone, Pandoro e Colomba: Istruzioni per l'uso del metodo. Lo schema di calcolo va utilizzato, tenendo in considerazione la sua suddivisione in colonne (A,B,C,...) e righe (1,2,3): a) Riportare la quantita' ingredienti della propria ricetta nella colonna A. b) Per le successive colonne, riportare nelle corrispondenti caselle il risultato del calcolo ottenuto seguendo le semplici indicazioni riportate sulla sinistra, dove le coordinate Lettera-Numero precisano il numero da utilizzare, mentre i segni / (per la divisione) e X (per la moltiplicazione) l'operazione matematica da effettuare.
c) Nelle caselle con il riquadro evidenziato si otterra' il numero da confrontare con i valori del decreto per quanto riguarda il burro o gli inerti (per ingredienti inerti si intende uvetta e canditi).
d) Per quanto riguarda il tuorlo, se nella propria ricetta si utilizzano: uova intere: si moltiplichera' la quantita' di uova utilizzate (A2) per 0,1505 ottenendo la trasformazione in tuorlo secco, quest'ultimo si dividera' per il totale 2 e si moltiplichera' per 100 ottenendo cosi' la percentuale da confrontare; tuorlo: bisogna considerare il dato nella casella D3.
Una particolare attenzione dovra' essere posta nelle fasi di controllo alle caratteristiche del burro, uova e tuorlo."
x) all'allegato I, comma 2, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;
z) all'allegato I, comma 3, le parole «dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011»;
aa) all'allegato II, comma 1, lettera e) la parola «pirlatura» e' sostituita dalle parole «arrotondamento della porzione della pasta (pirlatura);
bb) all'allegato II, comma 4, lettera c) dopo le parole «colatura dell'impasto» si inserisce la parola «solitamente».