LATTE STERILIZZATO A LUNGA CONSERVAZIONE E UHT A LUNGA CONSERVAZIONE.
L'art. 30 del Decreto Legislativo 231/17 abroga i seguenti articoli della legge 3 maggio 1989 n. 169:
a) l'articolo 5 (Disposizioni comuni al latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione), comma 3, ultimo periodo ("Il termine di consumazione" – per il latte sottoposto a trattamento di pastorizzazione – "non puo’ superare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento");
b) l'articolo 6 (Trattamento di sterilizzazione), comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento";
c) l'articolo 6, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: "con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento".
Nelle note all'articolo viene precisato che:
il testo dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1989, n. 108, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"La denominazione del tipo di latte, cosi' come definita agli articoli 3 e 4, deve figurare per intero e nello stesso campo visivo del contenitore, sul quale deve anche essere riportato il termine di conservazione con la menzione «da consumarsi entro» seguita dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno."
Il testo dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 maggio 1989, n. 169, sopra citata, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Il latte sottoposto a trattamento di sterilizzazione viene definito:
a) «latte sterilizzato a lunga conservazione» quando ha subito un trattamento termico finale di sterilizzazione in contenitore sigillato. Esso deve riportare sul contenitore il termine di conservazione, indicato con la menzione «da consumarsi preferibilmente entro», seguito dalla data riferita al giorno, al mese e all'anno;
b) «latte UHT a lunga conservazione» trattato a ultra alta temperatura, quando ha subito un trattamento termico di sterilizzazione in flusso continuo seguito dal confezionamento asettico che ne consente una conservazione prolungata nel tempo. Il termine di conservazione va indicato sul contenitore con la medesima menzione prevista alla lettera precedente."
LATTE FRESCO PASTORIZZATO
Il d.lgs. 231/17 non abroga invece la legge 204/04 che, all’articolo 1 (Denominazioni di vendita nazionali) prevede che "le denominazioni di vendita "latte fresco pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualità", da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.
La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualità» è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. L’uso del termine «fresco» nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico."
Fatto salvo il mutuo riconoscimento del latte fresco pastorizzato in arrivo da altri Stati membri, che non può invece venire assoggettato a tale data di scadenza ex lege.