Le categorie di formaggio, per le quali è prevista la concessione dell’aiuto comunitario, sono relative ai codici NC 0406.
Il quantitativo complessivo per il quale può essere concesso l’aiuto all’ammasso privato è pari, per l’Italia, a 12.015 tonnellate.
L’importo dell’aiuti è fissato a 15,57 euro per tonnellata, relativamente alle spese fisse di ammasso, e 0,40 euro per tonnellata e per ciascun giorno di ammasso contrattuale.
I formaggi da ammassare devono essere di origine comunitaria, di qualità sana, leale e mercantile e avere sin dalla data d’inizio dell’ammasso contrattuale, un’età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una Denominazione DOP o IGP, a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e ad un periodo di maturazione definito dallo Stato membro per gli altri formaggi.
Il periodo minimo di ammasso è individuato in almeno 60 giorni e dopo tale periodo il contraente può ritirare la totalità o parte del quantitativo prodotto oggetto del contratto, mentre il periodo massimo di ammasso è fissato in 210 giorni.
I formaggi devono, inoltre, essere conformi a tutti i requisiti elencati all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 2015/1852.
Le domande di ammasso possono essere presentate a partire dal giorno di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2015/1852, fino al 15 gennaio 2016.
Le domande devono essere presentate all’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza/sede legale del beneficiario ammassatore.
Gli Organismi pagatori competenti sono:
- AVEPA per la Regione Veneto;
- AGREA per la Regione Emilia-Romagna;
- OPLO per la Regione Lombardia;
- ARTEA per la Regione Toscana;
- AGEA per tutte le altre regioni.
In allegato è possibile scaricare il testo completo della Circolare.