Nel dettaglio, l'accordo:
- sopprimerà i dazi sui formaggi come il Gouda ed il Cheddar (che attualmente sono al 29,8%) e sulle esportazioni di vino (attualmente di media al 15%);
- consentirà all'UE di aumentare le esportazioni di carni bovine verso il Giappone, mentre per quanto riguarda la carne suina, saranno sopressi i dazi per le carni trasformate ed in parte per le carni fresche;
- garantirà in Giappone la protezione di oltre 200 indicazioni geografiche europee (IG) ed assicurerà la protezione di alcune indicazioni geografiche giapponesi in Europa.
In questo contesto, le autorità giapponesi hanno recentemente trasmesso alla Commissione europea un elenco di indicazioni geografiche.
Il 1 ° dicembre, la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione ufficiale che invita chiunque abbia un interesse legittimo a presentare opposizioni a tale protezione.
DI seguito copia del testo.
"Indicazioni geografiche giapponesi da tutelare in Unione Europea"
Nell'ambito dei negoziati con il Giappone per un accordo di libero scambio (di seguito "l'accordo"), che comprende un capitolo sulle indicazioni geografiche, le autorità giapponesi hanno presentato un elenco di indicazioni geografiche da tutelare.
La Commissione europea sta attualmente valutando se tali indicazioni geografiche debbano essere protette dal futuro accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Protezione delle indicazioni geografiche 1. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.)
La Commissione invita tutti gli Stati membri o paesi terzi o persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo a presentare opposizioni a tale protezione attraverso una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le dichiarazioni di opposizione devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Le dichiarazioni di opposizione sono esaminate solo se sono pervenute entro il termine di cui sopra e se dimostrano che la denominazione:
(A) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto;
(B) è omonima in tutto o in parte con un'indicazione già protetta nell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, o è contenuta negli accordi che l'Unione ha concluso con i seguenti paesi:
Stati della SADC aderenti all'APE (compresi Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sudafrica);
Svizzera;
Corea;
America Centrale;
Colombia, Perù ed Ecuador;
Montenegro;
Bosnia Erzegovina;
Serbia;
Moldova;
Ucraina;
Georgia.
(C) può indurre in errore il consumatore sulla vera identità del prodotto;
(D) mette a repentaglio l'esistenza di una denominazione in toto o in parte identica o di un marchio commerciale o l'esistenza di prodotti che sono stati legalmente sul mercato per almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
(E) è generica.
Ecco il LINK per conoscere l'elenco delle indicazioni geografiche proposto dalle autorità giapponesi.