La legge precisa che il pane può definirsi fresco solo se preparato entro le 24 ore dalla messa in vendita secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione di impasti, e ad altri trattamenti con effetto conservante, ad eccezione delle tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione senza additivi conservanti. (Art. 2, co.2 lett. a) - definizioni)
È previsto, inoltre, il divieto di utilizzare denominazioni quali “pane di giornata” e “pane appena sfornato”, “pane caldo” o qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore. (Art. 2, co.4 - definizioni)
Il pane ottenuto da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di pane completata dalla dicitura «parzialmente cotto» o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.
Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto già previsto, l'etichetta deve riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la dicitura «surgelato».
Solo le attività in grado di svolgere l’intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale possono essere definite “panificio”. (Art. 6 - definizione di panificio e modalità di vendita)
Ecco le sanzioni per chi non rispetta alle regole: multa da 500 a 3.000 euro in caso di particolare gravità o recidiva, e la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni.
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