REQUISITI.
Per richiedere un finanziamento Ismea per l’ampliamento o l’acquisto di un terreno agricolo è necessario possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
giovane imprenditore con meno di 40 anni;
soggetto che intende acquisire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro 2 anni dall’assegnazione del terreno da parte di Ismea;
imprenditori agricoli a titolo principale;
coltivatori diretti con meno di 50 anni;
cooperative e piccole cooperative agricole di conduzione.
ESCLUSI.
Ismea non consente la concessione di finanziamenti, interventi di acquisto e/o di rivendita di terreni agricoli tra genitori e figli, fatta eccezione nei seguenti casi:
successione a favore di eredi che prendono in carico la conduzione o la coltivazione dei terreni;
prepensionamento a favore di soggetti che subentrano nella conduzione o nella coltivazione dei terreni.
La MODALITA' con cui Ismea opera: vendita rateale con riserva della proprietà.
I giovani imprenditori beneficiari dei finanziamenti Ismea possono acquisire i terreni agricoli tramite la modalità di vendita rateale con riserva della proprietà, attraverso il pagamento rateale del costo e con la riserva della proprietà a favore della stessa Ismea. Questa particolare agevolazione per l’acquisto e l’ampliamento di un terreno prevede un finanziamento rimborsabile con un piano di ammortamento della durata massima di 30 anni, in cui il soggetto assegnatario acquista la proprietà solamente con il pagamento dell’ultima rata.
OBBLIGHI E LIMITAZIONI.
Con la sottoscrizione di un finanziamento Ismea, il periodo di decadenza dai benefici è di 5 anni.
La vendita del terreno e il rispettivo riscatto anticipato non possono essere richiesti se non dopo 5 anni, applicando l’obbligo di conduzione diretta del fondo per tutto questo periodo, ferma restando la destinazione agricola del fondo.
Inoltre, il terreno di cui si diventa assegnatari con il finanziamento Ismea è gravato del vincolo di indivisibilità per 15 anni, come previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 228/2001.
CAPITALE MASSIMO EROGABILE.
Azienda assegnata a un solo imprenditore agricolo: 750.000 euro.
Azienda assegnata a più di un imprenditore e/o in forma di cooperativa: 250.000 euro per ogni socio a tempo pieno; per un massimale totale di 2.000.000 euro.
I bandi sono annuali.