La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991 – la cosiddetta “direttiva nitrati” - concerne la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e coinvolge principalmente gli allevatori che impiegano gli effluenti di allevamento per la fertilizzazione delle colture, concimi azotati di sintesi e ammendanti organici azotati.
Gli atti che hanno recepito a livello nazionale la direttiva comunitaria sono: il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale del 7 aprile 2006.
Come enunciato dall'art. 1, la direttiva mira a ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee e di superficie causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo, incoraggiando il ricorso a buone pratiche agricole.
Secondo questa direttiva, gli Stati membri devono:
- individuare le acque di superficie e sotterranee inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate, in base ad una procedura e a criteri enumerati nella direttiva;
- designare come zone vulnerabili (ZVN – Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola) tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque di superficie e sotterranee interessate dall’inquinamento o che possono esserlo;
- fissare codici di buona pratica agricola, applicabili a discrezione degli agricoltori;
- zelaborare Programmi d’Azione, per la regolamentazione dell'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (come effettuare gli spandimenti), con obbligo di attuazione da parte di tutti gli agricoltori che operano nelle zone vulnerabili.
Le Zone Vulnerabili ai Nitrati si distinguono da quelle non vulnerabili per il limite di kg per ettaro spandibili, nelle Zone Vulnerabili si fa divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti oltre un limite massimo annuo di 170 Kg di azoto per ettaro, mentre per le zone non vulnerabili il DM 07.04.2006 stabilisce che la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio.
In applicazione della direttiva nitrati la Regione Veneto, con la DGR n. 2495 del 7 agosto 2006, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti sue aree agricole.
In Veneto le zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola sono state individuate nelle seguenti aree:
- l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs.152/2006);
- il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano Direttore 2000” per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
- l’intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell’11 settembre 2007.
Le disposizioni contenute nel Titolo V della DGR 2495/2006, (completata in seguito ed integrata dalla DGR 2439/2007) sono volte in particolare a:
- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola) di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.
In allegato è disponibile l'elenco dei Comuni compresi nelle Zone Vulnerabili della Regione del Veneto.
Con la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 sono stati fissati tutti i criteri tecnici e le procedure amministrative a cui sono tenuti gli agricoltori.
I soggetti che intendono utilizzare a scopo agronomico gli effluenti di allevamento devono presentare, almeno 30 giorni prima dell’inizio di tale attività, la Comunicazione di spandimento, e ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) alla Provincia in cui ha sede l’allevamento, ai sensi dell’articolo 18 della DGR n. 2495/2006.
Eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché variazioni relative ai terreni destinati all’utilizzazione agronomica e l’ordinamento colturale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia medesima.
Negli allegati del DGR sono contenute le modalità operative e sul sito della Regione Veneto tutta la modulistica è a disposizione degli utenti, http://piave.regione.veneto.it/web/operatori/moduli
Successivamente, con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, è stato approvato il 2° Programma d'Azione per le sole zone vulnerabili ai nitrati, valido per il periodo 2012 – 2015.
Per lo stesso periodo, nelle zone ordinarie (non vulnerabili ai nitrati), resta in vigore la disciplina dettata dall'allegato A alla DGR n. 2495/2006 ad esclusione del Titolo V.
La direttiva «Nitrati» prevede poi la possibilità di derogare alla norma sull’applicazione di effluenti di allevamento, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi della direttiva e la deroga sia giustificata da criteri obiettivi (ad esempio stagioni di crescita prolungate, colture con grado elevato di assorbimento di azoto, grado elevato di precipitazioni nette o terreni ad alta capacità di denitrificazione).
Le deroghe sono autorizzate con decisione della Commissione, previo parere del comitato «Nitrati» che assiste la Commissione nell’applicazione della direttiva. Qualsiasi deroga è subordinata alla corretta designazione di zone vulnerabili ai nitrati e all’adozione di programmi d’azione pienamente conformi alla direttiva e la deroga è in ogni caso limitata alla durata del programma d’azione.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 con scadenza al 31 dicembre 2015, il Veneto, assieme ad altre regioni del bacino padano, ha ottenuto, con la Decisione n. 2011/721/UE, l’approvazione della deroga alla Direttiva Nitrati.
La deroga permette in sostanza di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Unione europea.
La deroga, in vigore dal 2012 al 2015 (la presentazione del modulo di richiesta per l'anno 2015 era tassativamente da farsi entro febbraio 2015), ha quindi previsto l'innalzamento del limite d'azoto spandibile nelle zone vulnerabili, che è passato dai 170 Kg per ettaro ai 250 Kg.
Un altro strumento importante è il Registro delle concimazioni, la cui adozione da parte delle aziende agricole è prevista dal Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati.
Il Registro permette l'annotazione sia degli interventi di distribuzione degli effluenti zootecnici che dei concimi chimici azotati di cui al D. Lgs n. 75/2010 e rappresenta uno strumento completo per la catalogazione degli interventi di fertilizzazione.
Con l’avvento del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, il Registro delle concimazioni assumerà un ruolo sempre più importante visto che alcune misure proposte nella nuova programmazione, ne richiederanno la compilazione.
La direttiva sui nitrati di origine agricola è ancora poco rispettata a causa dell'elevato numero di allevamenti intensivi e delle poche aree idonee allo smaltimento dei reflui.
Nel corso degli ultimi anni numerose aziende zootecniche italiane hanno riscontrato notevoli difficoltà ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, rischiando anche sanzioni quali la revoca dei contributi e richiesta di restituzione di quelli già erogati.
Una delle soluzioni adottate dalle regioni, sotto pressione dall'Unione Europea, è stata quella di ribadire i confini delle Zone Vulnerabili.
La corretta applicazione della normativa ambientale richiede quindi, in definitiva, un vero approccio di sistema per la gestione degli effluenti di allevamento che consideri tre punti:
- la effettiva applicazione del piano di utilizzazione agronomica per raggiungere l’efficienza prescritta;
- la disponibilità di sufficienti volumi di stoccaggio (di norma ben superiori a quelli minimi);
- la presenza di stoccaggi a “bassa emissione”.