I giudici hanno accolto il ricorso di un libero professionista condannato dalla Corte d'appello di Catanzaro ad una sanzione di 20mila euro per aver indebitamente percepito degli aiuti comunitari per lavori di imboschimento in assenza della qualifica di imprenditore agricolo.
Sebbene l'articolo 8 del d.m. n. 494/1998 preveda questo requisito come necessario per ottenere il contributo, bisogna considerare che nel regolamento CEE n. 2080 del 1992, da ritenersi prevalente, ai fini dell'ottenimento del contributo è sufficiente che la domanda prevenga da una persona fisica o giuridica che intenda procedere all'imboschimento di superfici agricole, mentre non è richiesto che tale soggetto sia un vero e proprio imprenditore agricolo.
La Corte ha infatti ricordato che i regolamenti sono delle fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni nazionali che, di conseguenza, se sono in contrasto con quelle europee sono da ritenersi inapplicabili.
I giudici del merito, quindi, hanno errato nel considerare in modo esclusivo le disposizioni normative nazionali dimenticando di valutare l'ambito di applicabilità del decreto.
Ora sono chiamati a una nuova pronuncia.
Fonte: StudioCataldi