Avevamo affrontato la sentenza del 12 ottobre 2017 della Corte di Giustizia Europea in tema di e-commerce biologico in questo contributo.
A distanza di un anno dalla sentenza, il Mipaaft, dopo l’intervento di cui al D.M. 18.07.2018, ha emesso una circolare che chiarisce, entro certa misura, gli effetti della sentenza europea.
Prima della sentenza europea era infatti dubbio se gli e-commerce di prodotti biologici fossero o meno soggetti all’obbligo di immissione nel sistema di controllo.
Il Regolamento Europeo n. 834 del 2007 dispone, sul punto, un generale obbligo di notifica e controllo per “gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti” biologici.
L’art. 28 al paragrafo 2 introduce però un’eccezione per “gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi” a discrezione del singolo stato membro.
Numerosi stati avevano adottato normative per far valere questa eccezione e, tra questi, anche l’Italia.
Si discuteva quindi se un e-commerce potesse rientrare nell’eccezione appena menzionata, nel caso in cui la piattaforma si limitasse ad attività di magazzinaggio connessa ad un “punto vendita” pur virtuale.
La risposta è arrivata con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 12 ottobre 2017, relativa alla vendita online di prodotti biologici da parte di un sito tedesco.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito la seguente interpretazione della frase “venduti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale” di cui all’art. 28, paragrafo 2, Reg. (CE) n. 834/2007, affermando che: “affinché i prodotti possano essere considerati venduti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale”.
Va quindi esclusa la possibilità di applicare l’eccezione di cui all’art. 28 par. 2 del Reg. CE 834/07 al caso degli e-commerce di prodotti biologici.
Il legislatore italiano ha dato seguito alla decisione europea con l’art. 8 co. 4 del D.M. 18.07.2018, che dispone: “L’art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non si applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici.”
Pochi giorni fa, il Mipaaft è poi intervenuto con la circolare in commento (Circ. 2018/11/28 n. 84614 - in allegato).
Nella circolare, il Ministero afferma che gli “operatori economici che commercializzano prodotti biologici attraverso siti internet, sono tenuti a notificare la loro attività alle Autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e, contestualmente, ad assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27 del Reg. (CE) 834/2007” .
La circolare non chiarisce in cosa consista l’assoggettamento del sistema di controllo, anche se c’è da augurarsi che questo si limiti alla “certificazione” dei locali magazzino in uso all’e-commerce, con conseguente possibilità di certificazione di un unico magazzino per distinti “portali” e-commerce meramente virtuali.
Permangono, infine, i dubbi sulla lettura offerta dalla Corte Europea ed avallata dal legislatore nazionale, pare infatti che non tutti gli e-commerce presentino i profili di rischio evidenziati dalla sentenza europea e che giustificherebbero la necessità di controllo, ovvero il fatto che “il magazzinaggio dei prodotti, generalmente in quantità molto elevate, e la fornitura da parte di intermediari presentano un rischio di rietichettatura, di scambio e di contaminazione”.
Del resto, come correttamente evidenziava il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), appare ben poco probabile che “un consumatore o un utilizzatore finale, che acquisti prodotti da un operatore che non li abbia fabbricati direttamente, disponga di migliori possibilità di controllo del rispetto dei requisiti derivanti dal regolamento n. 834/2007 quando la vendita avviene nell'ambito di un punto di vendita fisso, presso il luogo di immagazzinamento dei prodotti e in presenza anche dell'operatore o del suo personale addetto alla vendita, che quando la vendita è realizzata a distanza, anche via Internet”.
avv. Riccardo Berti