L'art. 34 del Reg. UE 1829/2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi OMG, stabilisce che:
"Quando sia manifesto che prodotti autorizzati dal presente regolamento o conformemente allo stesso possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente ovvero qualora, alla luce di un parere dell’Autorità formulato ai sensi degli articoli 10 e 22, sorga la necessità di sospendere o modificare urgentemente un’autorizzazione, sono adottate misure conformemente alle procedure previste agli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002."
La norma in pratica non conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure di emergenza provvisorie senza che siano soddisfatte le condizioni sostanziali in esso previste.
La Cassazione Penale, III sezione, con la sentenza n. 48196, si è espressa sulla questione, annullando un provvedimento di sequestro di mais OGM, escludendo la possibilità di applicare misure di emergenza provvisorie sulla base del solo principio di precauzione.
La decisione sostiene che: "il sequestro di un terreno coltivato con una varietà di mais OGM (denominata OGM MON 810) deve presupporre una manifesta condizione di grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l’ambiente, suffragata da valutazioni scientifiche il più possibile complete."
Ne discende che non sarà più possibile vietare la coltivazione di OGM senza fornire prove scientifiche sulla loro pericolosità.
In allegato è scaricabile la sentenza.