Ecco i sei articoli del testo (qui il link).
Art.1.
(Finalità)
1. Ai sensi dell’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,la presente legge, al fine di promuovere il diritto dei consumatori all’informazione e tutelarne gli interessi, di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, reca disposizioni per migliorare l’accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti.
Art. 2.
(Introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili)
1. Nei limiti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, è istituito un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.
2. I codici identificativi di cui al comma 1, recanti segni unici e non riproducibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, da apporre sul singolo prodotto, contengono i dati identificativi, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema di cui al comma 1 nonché acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite:
a) le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi di cui al comma 1, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime applicazioni, nonché le tecnologie utilizzabili;
b) le modalità di collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.
Art. 3.
(Contributi per l’introduzione di sistemi di tracciabilità dei prodotti mediante l’uso di codici non replicabili)
1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata
dall'articolo 1, comma 243, della citata legge n. 190 del 2014.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:
a) le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ivi incluse le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità;
b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, raggruppamenti temporanei di imprese, come individuati dall'articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive odificazioni, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;
d) le imprese start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
3. I contributi di cui al comma 1 si applicano nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e, limitatamente alle imprese agricole e della pesca, dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, e al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 4 del presente articolo hanno efficacia previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di cui ll'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del settembre 2015.
Art. 4.
(Sanzione)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’articolo 517 del codice penale chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.
Ecco cosa dispone l'articolo 517 cp “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
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Art. 6.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.