L'art. 3, distretti produttivi e reti di imprese, comma 4-ter della leggo così sostiene: “Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto é redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione di ogni impresa alla attività dell'organo.”
Il comma 4-quater stabilisce che: “Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.”, mentre il comma 4-quinquies: “Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.”
Una recente innovazione, portata dal D.L. 91/2014, ha ritagliato una particolare disciplina per i contratti di rete in agricoltura, affinché consentano alle imprese agricola di aumentare la produzione dei singoli soggetti anche sui terreni di proprietà di altre aziende agricole.
Il comma 3 dell’art. 1 bis del D.L. 91/2014, stabilisce infatti che “Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.”
Il contratto di rete è stipulato da più imprenditori con lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
A tal fine gli imprenditori si impegnano a collaborare in forme e in ambiti predeterminati e attinenti all’esercizio delle proprie imprese sulla base di un programma comune, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitando in comune una o più attività che rientrino nell’oggetto della propria impresa.
La normativa prevede e disciplina la rete sotto forma di strumento contrattuale di collaborazione e cooperazione tra imprenditori.
La rete nasce come strumento meramente contrattuale. Qualora le parti contraenti vogliano creare con la rete un autonomo soggetto giuridico, altro e diverso rispetto alle imprese contraenti, possono far acquisire soggettività giuridica alla rete, definita rete soggetto, per distinguerla dalla rete meramente contrattuale detta rete contratto.
Il contratto può essere redatto secondo le seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente.
L'atto deve indicare:
- le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per adesione successiva;
- gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti, nonché le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- il programma di rete con l’indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune;
- la durata del contratto;
- le modalità di adesione di altri imprenditori;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.
Sono elementi facoltativi:
- l’organo comune ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto;
- il fondo patrimoniale e di conseguenza anche
- la denominazione della rete;
- la sede della rete;
- la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo;
- le cause di recesso anticipato;
- la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica.
Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e dai beni acquistati con questi contributi. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fondo consortile di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile.
Di conseguenza, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune redige una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del Registro Imprese del luogo ove ha sede la rete di imprese. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.
Tale disposizione si applica a tutte le reti dotate di un fondo patrimoniale comune e un organo comune che svolge attività anche commerciale con i terzi.
L’organo comune è formato da un singolo soggetto in composizione monocratica oppure da una pluralità di membri in composizione collegiale.
Ha mandato per l’esecuzione del contratto, o di una o più parti di esso.
Può essere coadiuvato da
- soggetti esterni alla rete;
- singole imprese partecipanti per lo svolgimento di attività specifiche;
- specifici gruppi di lavoro composti ad hoc sia dai partecipanti che da soggetti terzi per l’esecuzione di singoli progetti.
Nell'ambito della semplificazione amministrativa InfoCamere ha realizzato, per conto delle Camere di Commercio, il sito dedicato ai Contratti di Rete.
Contrattidirete.registroimprese.it è ilportale rivolto ad imprese, associazioni, istituzioni che desiderino acquisire informazioni e strumenti su come "fare rete" in Italia con altre imprese.
Le reti di imprese sono quindi degli strumenti innovativi in grado di offrire una valida risposta alla necessità di reagire alle difficoltà connesse alla crisi economica e alla complessità dei mercati globalizzati.
La rete di imprese, nelle intenzioni del legislatore, si pone come un soggetto giuridico più agile da gestire rispetto a quello che può essere un consorzio di produttori, il contratto di rete è infatti teso ad uno scopo comune ben definito e delimitato, e sfrutta l'utilità che deriva dall'unione di mezzi e capitali che solo l'insieme di più aziende riesce a garantire.
L'aggregazione tra le imprese, attraverso il contratto di rete, può infatti essere finalizzata allo sfruttamento di economie di scala e di scopo volte alla creazione di filiere produttive attraverso contratti stabili di fornitura e sviluppo congiunto di nuovi prodotti, e all'accrescimento della capacità innovativa attraverso lo sviluppo comune di programmi e investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo.
Inoltre, il contratto di rete può essere finalizzato all'accrescimento della competitività sul mercato attraverso la condivisione e l'implementazione di programmi di internazionalizzazione, la creazione di competenze, la condivisione di informazioni, la fornitura di servizi accessori agli aderenti alla rete mediante lo sviluppo di specifiche competenze, la tutela commerciale dei prodotti e la realizzazione di investimenti congiunti in paesi esteri.
La rete non rappresenta un nuovo soggetto imprenditoriale, ma la sintesi di esperienze e professionalità diverse che si aggregano per accrescere la competitività di tutte le aziende che hanno aderito al contratto di rete e di quelle che potranno aderire in un secondo momento.
La specificità del settore agricolo, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, offre nuove opportunità legate allo strumento delle reti di imprese per aumentarne la competitività a livello nazionale e sui mercati esteri.
Il modello di aggregazione delle reti può consentire il raggiungimento di una massa critica e lo sfruttamento di economie di scala, mettendo a fattore comune le competenze e le conoscenze, razionalizzando i costi e favorendo la capacità di innovazione.
Dall'analisi dei numeri dei contratti di rete stipulati negli ultimi anni emerge un fenomeno in grande crescita con un numero sempre maggiore di imprese coinvolte.
Il monitoraggio di Unioncamere sui Contratti di rete, su dati Infocamere, mette in luce che all’1 marzo 2015 si è arrivati a 1.962 contratti e il numero dei soggetti coinvolti ha superato le 10.000 unità.
È possibile scaricare l'allegato per un'analisi quantitativa dei dati sui contratti, qui di seguito un breve riassunto:
1.962 Contratti di rete (di cui 224 con soggettività giuridica), 10.328 soggetti1 coinvolti (di cui: 10.270 imprese, 8 soggetti esteri, 48 tra fondazioni, associazioni, enti morali, ecc, e 2 Contratti di rete; sono 443 i soggetti in due contratti, 39 i soggetti in tre contratti, 5 i soggetti in quattro contratti e 3 quelli che hanno sottoscritto cinque contratti). Coinvolte 105 province e 20 regioni.