"Prodotto di montagna” è una indicazione facoltativa di qualità, istituita dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti.
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del Trattato UE per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.
Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all’art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive regioni.
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (es. uova, latte, ecc.)
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carni, ecc.)
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
- dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna
- di origine vegetale, unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.
Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 disciplina le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.
Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna” devono conformarsi alle disposizioni del citato Decreto ministeriale e inviare una comunicazione, entro trenta giorni dall’avvio della produzione del prodotto di montagna, utilizzando uno dei seguenti modelli:
Modello A (da inviare alla Regione, in caso di comunicazione semplice) - in allegato
Modello B (da inviare alla Regione e al MIPAAF, in caso di comunicazione con deroga) - in allegato
DATI RAPPORTO MONTAGNA 2017
Valore agricoltura montana in Italia: 9,1 miliardi di euro di cui 6,7 miliardi Appennini e 2,4 miliardi Alpi
Occupati 2011-2016 nelle province alpine: +10%
(dati della Fondazione Montagne Italia)
Fonte: Regione Veneto, Mipaaf