A seguito della denuncia di un agricoltore, il capofila in Italia del movimento pro-Ogm, la Commissione è intervenuta nei confronti dell’Italia chiedendole esplicitamente di abrogare la norma che configgeva con il diritto dell’Unione europea.
Lunedì 3 agosto è così comparsa sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 115 del 29 luglio, la quale modifica profondamente alcuni punti relativi agli Ogm in Italia.
Qui sotto si riportano l'articolo 1 del decreto legislativo n. 212/2001 e i commi 2, 4, 5 e 6 interessati alle modifiche imposte dall'Europa.
Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 212 - attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli. (GU n.131 del 8-6-2001 )
Art. 1.
2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varieta' geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall'articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di rischi di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'articolo 9 del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro delle varietà di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.
5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell'autorizzazione.
6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.
Ciò non apre ovviamente la strada alla libera semina, ma è comunque un passo verso la liberalizzazione di questo tipo di coltura.
Si dovesse proseguire su questa strada, ci si augura non venga mai a mancare trasparenza nei confronti dei consumatori, che dovranno sempre essere liberi di poter scegliere consapevolmente tra un prodotto ogm e uno non geneticamente modificato.