Il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 110/2008 o n. 251/2014 o protette a norma di accordi internazionali, né ai marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436.
Il paese di origine o di provenienza di un ingrediente primario che non sia lo stesso del paese di provenienza del prodotto alimentare dovrà essere indicato:
(a) con riferimento a una delle seguenti aree geografiche:
(i) "UE", "non UE" o "UE e non UE";
(ii) Regione o altra area geografica all'interno di più Stati membri o nei paesi terzi, come definiti dal diritto pubblico internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati;
(iii) Zona di pesca della FAO, mare o corpo di acqua dolce, come definiti dal diritto internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati;
(iv) Stato(i) membro(i) o paese(i) terzo(i);
(v) Regione, o qualsiasi altra area geografica all'interno di uno Stato Membro o all'interno di un paese terzo, conosciute dai consumatori medi normalmente informati;
(vi) il paese di origine o il luogo di provenienza in conformità con le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili per l'ingrediente(i) principale(i) in quanto tale.
(b) mediante una dichiarazione:
"(nome dell'ingrediente principale) non proviene da (il paese di origine o il luogo di provenienza del cibo)" o una dicitura simile.
Le dimensioni dei caratteri di queste informazioni in etichetta sono le stesse stabilite dal Reg. 1169/2011.
Il regolamento entrerà in vigore a partire dal terzo giorno di pubblicazione sulla Official Journal of the European Union e sarà comunque applicabile dal 1 aprile 2019.
Importante: entro il 1 febbraio è possibile partecipare alla consultazione pubblica sull'atto esecutivo che la Commissione UE ha lanciato andando a questo indirizzo link previa semplice registrazione.
In allegato, scaricabile, la bozza del Regolamento.