Nella Gazzetta ufficiale n. 149/2015 è stato pubblicato il decreto recante “Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Nel decreto è altresì disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al decreto.
Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.
Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.
In caso di mancata revisione, si applicano rispettivamente le sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 111 e al comma 7 dell'art. 114 (sanzioni da € 51,65 a € 206,58 e ritiro della carta di circolazione) del decreto legislativo 30 aprile 1992.
L'allegato I al decreto definisce lo scadenzario dei controlli di revisione per i trattori agricoli variabile in funzione della data di prima immatricolazione del mezzo:
- per il trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973, la revisione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2017,
- per i trattori agricoli immatricolati dal primo gennaio 1974 al 31 dicembre 1990, la revisione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2018,
- per i trattori agricoli immatricolati dal primo gennaio 1991 al 31 dicembre 2010, la revisione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2020,
- per i trattori agricoli immatricolati dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, la revisione va effettuata entro il 31 dicembre 2021,
- per i trattori agricoli immatricolati dopo il primo gennaio 2016, la revisione va effettuata al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.
È atteso un secondo decreto attuativo prima della fine dell'anno che dettagli in modo specifico le modalità di esecuzione della revisione dei mezzi agricoli, poiché le attuali indicazioni si riferiscono in generale ai veicoli.