All'articolo 4 (Organismi di controllo), comma 10, viene espresso che "Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento dell'attività di controllo, è incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale".
L'introduzione di questo paragrafo certamente porta una maggiore responsabilità in capo agli organismi di controllo, evitando possibili episodi di connivenza tra il tecnico controllore e l'azienda controllata.
E' stato eliminato il comma 9 dell'articolo 4 "Gli organismi si controllo non possono svolgere l'attività di controllo sul medesimo operatore per un periodo superiore a cinque anni".
E' stato accorciato il tempo di rilascio del documento giustificativo e del certificato di conformità, da 120 giorni a 90 dalla notifica.
Le norme sulla compagine societaria degli organismi di certificazione sono state adeguate alla normativa europea. (Art. 3)
I periodi transitori proposti ai fini dell’adeguamento delle procedure di controllo degli organismi di certificazione e di conseguenza delle aziende controllate sono stati adattati per consentire un efficace allineamento alla nuova normativa, ovvero da diciotto a ventiquattro mesi. (Art. 14 - Disposizioni transitorie "In sede di prima applicazione, gli organismi di controllo possono continuare a svolgere l'attività di controllo sui medesimi operatori non oltre ventiquattro mesi dalla scadenza prevista...").
Non sono invece state recepite le seguenti proposte di modifica richieste da Agrinsieme (sigla che riunisce Cia, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari).
1. La necessità di uniformare la classificazione delle non conformità con il sistema dei controlli europeo.
2. L’adeguamento al Regolamento (UE) 625/2017 che prevede solo l’attività di vigilanza e non di controllo sugli OdC per l’autorità competente (Mipaaf), che è invece di competenza dell’Ente Unico di Accreditamento nazionale (ACCREDIA).
Secondo il parere di Confagricoltura questo porterà "ad una duplicazione dei controlli. Infatti sia ACCREDIA che il Mipaaf (tramite l’ICQRF) effettueranno controlli per autorizzare l’ente di certificazione, ma secondo regole diverse. Il primo seguendo quelle internazionali, il secondo quelle nazionali da lui stesso emesse. Il sistema risulterà così sempre più complicato, fuori dal contesto internazionale che ACCREDIA garantisce, a discapito dell’efficienza e della garanzia delle imprese agricole e dei consumatori.
Inoltre si lascerà che più del 60% dei controlli nel settore dell’agricoltura biologica sia di natura amministrativa senza verifiche in campo e controllo del processo produttivo."
Si attende ora il decreto definitivo.
In allegato lo schema.