Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8423].
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8431].
In particolare, la Decisione UE in questione autorizza l’impiego dell’acido N-acetil-D-neuramminico:
- nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l di formula ricostituita;
- negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, in concentrazione non superiore a 0,05 g/kg per gli alimenti solidi;
- negli alimenti a fini medici speciali per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, in concentrazione che varia a seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia a cui sono destinati, e comunque non superiore ai livelli massimi stabiliti per i restanti prodotti in questione;
- nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, in concentrazione non superiore a 0,2 g/l per le bevande e 1,7 g/kg per le barrette;
- negli alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in concentrazione non superiore a 1,25 g/kg;
- nei prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l;
- nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione, prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l nelle bevande e 0,4 g/kg negli alimenti solidi;
- nei prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l nelle bevande e 0,25 g/kg negli alimenti solidi;
- nelle barrette ai cereali, in concentrazione non superiore a 0,5 g/kg;
- negli edulcoranti da tavola, in concentrazione non superiore a 8,3 g/kg;
- nelle bevande a base di frutta e di verdura, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l;
- nelle bevande aromatizzate, in concentrazione non superiore a 0,05 g/l;
- nel caffè speciale, nel tè, nelle infusioni a base di frutta ed erbe, nella cicoria, negli estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria, nei preparati di tè, di piante, di frutta e di cereali per infusioni, in concentrazione non superiore a 0,2 g/kg;
- negli integratori alimentari, in concentrazione non superiore a 300 mg/giorno per la popolazione in generale (persone di età superiore a 10 anni), 55 mg/giorno per i lattanti, 130 mg/giorno per i bambini nella prima infanzia e 250 mg/giorno per i bambini di età compresa fra 3 e 10 anni.