Analizziamo la normativa
L’articolo 28 del regolamento n. 834/2007 dispone quanto segue:
«1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:
a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;
b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27.
(...)
2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.
(...)»
Il legislatore tedesco si avvaleva di questa possibilità prevista all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007 nell’articolo 3, paragrafo 2, del Gesetz zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen Union auf dem Gebiet des ökologischen Landbaus – Öko-Landbaugesetz (legge recante applicazione degli atti giuridici dell’Unione europea nel settore dell’agricoltura biologica), che così prevede:
«(2) Gli operatori che forniscono prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 come prodotti biologici o in conversione al biologico direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dal rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, a condizione che non li producano direttamente, non li preparino o non li facciano preparare, li immagazzinino o li facciano immagazzinare solo in connessione con il punto di vendita, non li importino o non li facciano importare da un paese terzo».
La Kamin gestisce un’attività di vendita a distanza via Internet di prodotti accessori per camini e barbecue. Tra i prodotti che essa offriva in vendita nel dicembre 2012 comparivano una serie di miscele di spezie che essa commercializzava con la denominazione «Bio‑Gewürze» (spezie biologiche).
All’epoca, però, la Kamin non era ancora soggetta al sistema di controllo previsto dall’articolo 27 del regolamento n. 834/2007.
La Zentrale quindi ha contestato tale offerta, ritenendo che si trattasse di una pratica commerciale sleale in ragione di una violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 834/2007, secondo cui un operatore che immette sul mercato prodotti biologici è tenuto ad assoggettare la sua impresa ad un sistema di controllo.
La questione attiene alla possibilità di equiparare l’attività online, come altre forme di vendita a distanza di prodotti biologici, alla vendita diretta nel luogo di immagazzinamento dei prodotti (alla presenza contemporanea dell’operatore, o del suo personale addetto alla vendita, e dell’acquirente). La sola che può beneficiare di esenzione dai requisiti di registrazione e sistema di controllo ad hoc.
La Corte decide di interpretare la questione in modo rigoroso, dichiarando che l'e-commerce bio non è vendita al dettaglio: "l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché i prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale."
Dopo questa sentenza, per la Germania le cose potrebbero cambiare nel settore dell'e-commerce bio.
E in Italia?
Anche l'Italia ha esercitato la stessa esenzione della Germania nel DM 18354/2009 che dice, al punto 2.4): "Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita."
Conseguenza del pronunciamento della Corte di Giustizia UE è che tutte le piattaforme on-line che vendono prodotti biologici potrebbero essere tenute ad assoggettarsi al sistema di controllo del biologico e a notificare la propria attività all’Autorità Competente non potendo più essere assimilate alla categoria dei dettaglianti che può godere, in caso di vendita di prodotto preconfezionato, dell’esenzione dall’obbligo di assoggettamento e con la necessità di rivolgersi agli Organismi di Controllo privati autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
Approfondimento scritto in collaborazione con: Dott. Edoardo Lorenzi - specializzato in diritto agroalimentare e ambientale, Foro di Vicenza
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