Nel giugno 2016 la China Food and Drug Administration - CFDA ha emanato le cosidette “Administrative measures for product formula registration of infant formula” (decreto n. 26, in seguito "Misure").
Entrate in vigore nell'ottobre dello stesso anno, lo scopo delle misure è quello di garantire ulteriormente la qualità e la sicurezza del latte in polvere artificiale per lattanti.
Molte aziende produttrici di latte artificiale stanno già utilizzando la nuova confezione / etichettatura del prodotto.
Nel corso di settembre 2017, in Cina, sono stati approvati 13 lotti di formule registrate.
(fig. 1 - credit: Chris Wang, Chemlinked)
Vediamo cosa cambia.
(fig. 2 - credit: Chris Wang, Chemlinked)
- Il nome commerciale ed il marchio sono più standardizzati e risultano meno visibili rispetto al nome generico del prodotto.
- Il numero di registrazione del prodotto è stampato nel mezzo della confezione.
- Nessun claim compare sulla parte anteriore della confezione. Sono stati rimossi claims come "imported milk", "free range" e altre affermazioni come "brain cognitive capacity increases, enhances immunity, protection of the intestine and other functional statements".
Quali sono le questioni rilevanti secondo la normativa?
1. Entro il periodo di validità del certificato di registrazione della formula del prodotto, l'interessato deve proporre una richiesta di modifica per la registrazione presso la CFDA, secondo le procedure legali, e presentare una serie di documenti laddove sia necessario modificare i seguenti contenuti in etichetta:
(I) il nome del prodotto;
(II) il nome dell'impresa e l'indirizzo di produzione;
(III) l'elenco degli ingredienti e l'elenco delle informazioni nutrizionali;
(IV) i claims consentiti dal National Food Safety Standard;
(V) i marchi registrati, il codice standard del prodotto e le certificazione.
2. Entro il periodo di validità del certificato di registrazione della formula del prodotto di latte in polvere per lattanti e bambini, l'interessato può cambiare volontariamente se è necessario modificare i seguenti contenuti in etichetta e non è richiesta alcuna modifica:
(I) se cambiano le informazioni relative alla data di fabbricazione, alla durata di conservazione, ai metodi di utilizzo, alla quantità di consumo, alle condizioni di conservazione, alle questioni sulla tracciabilità del prodotto;
(II) se cambia il claim del luogo di origine o del paese di provenienza delle materie prime (latte);
(III) se cambiano il titolare del marchio, l'agente, il numero di licenza di produzione (numero di immatricolazione dell'impresa di produzione all'estero) e le informazioni di contatto (codice QR, telefono, ecc.);
(IV) se cambiano il marchio di certificazione e il colore dell'etichetta;
(V) se cambia il contenuto netto.
3. La domanda di modifica della registrazione non richiede un esame scientifico se comporta solamente modifiche formali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 delle "Misure".
4. Le etichette devono essere conformi al contenuto e ai requisiti di forma disposti dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme e dagli standard nazionali di sicurezza alimentare.
5. Laddove il contenuto del testo presentato durante la registrazione della formula del prodotto debba essere modificato, l'interessato può modificarlo volontariamente, la modifica deve soddisfare tutti i requisiti di contenuto e forma disposti dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme e dagli standard nazionali di sicurezza alimentare.