Il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145 è stato pubblicato sabato 7 ottobre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235.
I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettivita' devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad essi apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
Cosa si intende per sede dello stabilimento di produzione?
La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento.
L'indirizzo della sede dello stabilimento puo' essere omesso qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.
L'indicazione dello stabilimento puo' essere omessa nel caso in cui:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede dell'operatore responsabile per l’etichettatura dell’alimento;
b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria (per carni e prodotti di origine animali);
c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti disponga di piu' stabilimenti, e' consentito indicare tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo sia evidenziato.
Sanzioni.
Chiunque, essendovi tenuto per legge, non riporti su un'etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.
Chi viola i requisiti di leggibilità di un'etichetta e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
L'autorità competente a comminare queste sanzioni pecuniarie è l'ICQRF.