L'obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare.
L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
Il testo approvato prevede che l’indirizzo dello stabilimento potrà venire omesso quando:
– la citazione della località, o della frazione, è sufficiente a identificare l’impianto;
– la sede dello stabilimento è compresa nel marchio, ovvero quando coincide con quella dell’operatore responsabile;
– la confezione riporta un marchio di identificazione o un bollo sanitario.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).
Fonte: Mipaaf