La Commissione Europea ha pubblicato la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco di merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro, compresi anche i materiali a contatto con gli alimenti - MOCA.
Attualmente disponibile per la pubblica consultazione, entro il 15 marzo prossimo è possibile partecipare lasciando un feedback a questo link.
Il Regolamento (UE) n. 625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 7 aprile scorso.
Il Decreto Legislativo 7 febbraio 2017, n. 27 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari" introduce una serie di sanzioni per gli operatori del settore alimentare, che violano la normativa in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Come si evince dall'art. 12, qualora la violazione venga reiterata le autorità possono disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell’attività o il ritiro della licenza all’operatore del settore per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
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