Il regolamento è entrato in vigore il 27 aprile 2017 scorso e si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019 modificando un parte consistente del corpus legislativo comunitario e abrogando dieci provvedimenti, fra cui i Regolamenti 854/2004 e 882/2004.
L’obiettivo è di semplificare e armonizzare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali.
I controlli ufficiali riguardano tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati dalla legislazione alimentare.
Il regolamento disciplina (art.1):
- l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- il finanziamento dei controlli ufficiali;
- l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme;
- l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
- l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
- l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali.
Il suo ambito di applicazione è circoscritto ai seguenti settori relativi a:
- gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
- l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
- le prescrizioni in materia di salute animale;
- la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
- le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
- le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- le prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell’attrezzatura per l’applicazione di pesticidi;
- la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;
- l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.
I successivi articoli da 4 a 8 riguardano le modalità di designazione delle autorità competenti, disposizioni particolari per il settore biologico, audit, diritto di ricorso, obblighi di riservatezza.
Seguono poi gli articoli da 9 a 15 sui requisiti generali dei controlli: organi, soggetti, attività, trasparenza, procedure, documentazione, metodi e tecniche.
Le abrogazioni dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, delle direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE, nonché della decisione 92/438/CEE hanno tutte effetto a far data dal 14 dicembre 2019 (art. 146).
Si applica dal 29 aprile 2022 per le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (art.1, par.2, lett.g), per l’oggetto dell’art.34, par.1, 2 e 3, per alcune disposizioni sulla designazione dei laboratori ufficiali come l’art.37, par.4, lett.e) e par.5 sui requisiti di accreditamento.
Gli artt.92-101 sui Laboratori e Centri di riferimento si applicano invece a partire dal 28 aprile 2018.
L’art.163 che modifica il Reg. (UE) n. 652/2014 recante disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale è già applicato invece dal 28 aprile 2017.
Fonte c.l.a.