La dichiarazione obbligatoria si riferisce ai prodotti preconfezionati e riguarda il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati (con specifico riferimento agli zuccheri e il sale).
Tali valori dovranno essere espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione (l'indicazione per porzione è consentita a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio).
Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può (volontariamente) essere integrato con l’indicazione delle quantità dei seguenti elementi:
a) acidi grassi monoinsaturi;
b) acidi grassi polinsaturi;
c) polioli;
d) amido;
e) fibre;
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’Allegato XIII, parte A, punto 1 del Regolamento, se presenti in quantità significativa.
Il valore energetico va calcolato secondo la tabella di conversione di cui all'All. XIV del Regolamento, che si riporta di seguito:
- carboidrati (ad esclusione dei polioli) 17 kJ/g — 4 kcal/g
- polioli 10 kJ/g — 2,4 kcal/g
- proteine 17 kJ/g — 4 kcal/g
- grassi 37 kJ/g — 9 kcal/g
- salatrim 25 kJ/g — 6 kcal/g
- alcol (etanolo) 29 kJ/g — 7 kcal/g
- acidi organici 13 kJ/g — 3 kcal/g
- fibre 8 kJ/g — 2 kcal/g
- eritritolo 0 kJ/g — 0 kcal/g
All'allegato XV del Regolamento sono invece indicate le modalità di presentazione della dichiarazione, come di seguito:
Rimangono esclusi dall'obbligo di indicazione dell'etichetta nutrizionale i seguenti prodotti:
- i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
- le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
- le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
- il sale e i succedanei del sale;
- gli edulcoranti da tavola;
- estratti e chicchi di caffè/decaffeinati, di cicoria;
- infusioni a base di erbe e di frutta, tè/decaffeinati, istantanei o solubili o estratti;
- gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
- gli aromi;
- gli additivi alimentari;
- i coadiuvanti tecnologici;
- gli enzimi alimentari;
- la gelatina;
- i composti di gelificazione per marmellate;
- i lieviti;
- le gomme da masticare;
- gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;
- gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.
Va segnalato che manca ancora una normativa chiara in punto di sanzioni relative alla violazione di queste disposizioni.
Nonostante la Circolare 6 marzo 2015 della Direzione generale per la politica industriale abbia chiarito l'applicabilità della normativa sanzionatoria di cui al D.Lgs. 109/1992, tali disposizioni non sono del tutto adattabili alle fattispecie che si verranno a creare con l'entrata in vigore della disciplina sulle informazioni nutrizionali, per una maggiore chiarezza bisognerà quindi attendere un atto normativo (è il lavorazione un Decreto Legislativo sul punto) per avere contezza delle sanzioni per le violazioni delle normative che a breve entreranno in vigore.
Si allegano due importanti circolari di chiarimento sull'applicazione del Regolamento:
- La Circolare del 16 novembre 2016 che stabilisce una deroga dichiarazione nutrizionale di cui al punto 19 dell'Allegato V al Regolamento.
Ai sensi dell’articolo 16 del regolamento per gli alimenti elencati all'allegato V la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria.
Il punto 19 dell’allegato V estende tale deroga agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.
Con la circolare si forniscono chiarimenti riguardo alla specifica deroga del punto 19.
- La Circolare del 5 dicembre 2016 che fornisce chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 109/1992 dopo l’applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.