Il quadro di riferimento.
Il China National Standard GB7718-2011 General Rule for the Labeling of Pre-packed Foods(di seguito GB 7718-2011) è stato promulgato dal Ministero della Salute (ora National Health and Family Planning Commission of PRC) in data 20 aprile 2011 ed è entrato in vigore il 20 aprile 2012, abrogando il China National standard GB7718-2004.
Il China National Standard GB28050-2011 General Rule for Nutrition Labeling of Pre-packed Foods (di seguito denominato GB 28050-2011) è stato promulgato dal Ministero della Salute (ora National Health and Family Planning Commission of PRC) in data 12 ottobre 2011 ed è entrato in vigore il 01 gennaio 2013.
Il nuovo Regolamento (UE) n 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE in data 22-11.2011.
Il testo finale è il risultato di anni di lavoro all’interno delle istituzioni europee e contribuisce a uniformare le legislazioni dei singoli paesi.
Interviene in maniera sistemica nella complessa materia dell’etichettatura degli alimenti, garantendo ai consumatori il diritto ad essere bene informati sui prodotti che acquistano e alle aziende di conoscere regole certe per operare sui mercati.
Il Regolamento è entrato in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione, ed è applicabile dal 13 dicembre 2014 per alcuni punti e dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda l’obbligo di indicare i valori nutrizionali.
Scopo generale.
Il GB 7718-2011 si applica alle etichette degli alimenti pre-confezionati destinati ai consumatori.
Non si applica agli imballaggi utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio degli alimenti pre-confezionati nè ai cibi non imballati.
Per quanto riguarda i cibi non imballati, le disposizioni sono contenute nell'articolo 54 della Food Safety Law and Regulations on the Hygiene of Unpacked Food, sostituita in seguito dalla Food Safety Law.
Il Reg. (UE) n 1169/2011 si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare.
Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività o quelli destinati alla fornitura delle collettività.
Si applica anche ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando la partenza avviene sui territori degli Stati membri cui si applica il trattato.
Rispetto ai regolamenti cinesi, pertanto, il Reg. (UE) n 1169/2011 ha una portata molto più ampia.
Reg. (UE) n. 1169/2011 | GB 7718/2011 |
Art. 9 - Elenco informazioni obbligatorie | 4.1 - Informazioni sull'etichettatura degli alimenti pre- confezionati destinati ai consumatori. |
Denominazione dell'alimento | Denominazione dell'alimento |
Elenco degli ingredienti | Elenco degli ingredienti |
Allergeni | Raccomandati, non obbligatori |
Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti | Quantità degli ingredienti |
Quantità netta dell'alimento | Quantità netta dell'alimento |
Termine minimo di conservazione o data di scadenza | Data di produzione e termine di scadenza |
Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni di impiego | Condizioni di conservazione |
Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto |
Nome o ragione sociale e indirizzo del distributore e del produttore |
Il paese di origine o il luogo di provenienza | |
Le istruzioni per l'uso | |
Per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo | |
Una dichiarazione nutrizionale | Etichetta nutrizionale |
Codice standard di produzione | |
Il numero della licenza del certificato di produzione del prodotto | |
Altre indicazioni: eventuale processo di ionizzazione del cibo o degli ingredienti, OGM, grado di qualità del prodotto se stabilito negli standard di produzione. |
Reg. (UE) n. 1169/2011 | GB 7718/2011 |
Art. 13- Presentazione delle indicazioni obbligatorie | 3.9 - Indicazioni generali |
Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari o superiore a 1,2mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80cm2, l'altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0.9mm. |
Qualora la superficie di un imballaggio di un prodotto preconfezionato sia maggiore di 35 cm2, la dimensione minima delle lettere, dei numeri e dei simboli non deve essere inferiore a 1,8mm di altezza. |
Il reg. UE ha un minimo di dimensione del carattere. | Il GB 7718/2011 non limita la dimensione minima. |
Art. 14 - Vendita a distanza | Non è prevista. |
Art. 16 - Omissione di alcune indicazioni obbligatorie | 4.3 - Omissione di informazioni in etichetta |
Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l) (lista degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume, fatte salve altre disposizioni dell'Unione.
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Aceto, sale, zucchero, glutammato monosodico possono essere esentati dalla presentazione delle informazioni del periodo di garanzia della qualità, insieme alle bevande alcoliche che contengono più del 10% in volume di alcol. |
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2 , sono obbligatorie sull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f) (la denominazione dell'alimento, gli allergeni, la quantità netta dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza) . Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) (l'elenco degli ingredienti), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta. | Quando la superficie massima è inferiore a 10 cm2, sono necessari solamente il nome del cibo, la quantità netta, il nome e l'indirizzo del fabbricante (o del distributore). |
Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l) (denominazione dell'alimento, allergeni,quantità netta dell'alimento, termine minimo di conservazione, dichiarazione nutrizionale). | Non è previsto. |
Reg. (UE) n. 1169/2011 | GB 7718/2011 |
Art. 22 - Indicazione quantitativa degli ingredienti | 4.1.4 - Indicazione quantitativa degli ingredienti |
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica. | Se uno o più ingredienti caratterizzano il prodotto e sono evidenziati nell'etichettatura o nelle istruzioni, non è necessaria l'indicazione della quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti. |
Non è previsto. | Se si sottolinea che il contenuto di un ingrediente o di una categoria di ingredienti è relativamente basso o non esiste, non è necessaria l'indicazione della quantità di tale ingrediente o categoria di ingredienti. |
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore. | Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti sono solo menzionati nel nome del prodotto alimentare e non vengono sottolineati in sede di etichettatura, l'indicazione della quantità di tale ingrediente o categoria di ingredienti non è necessaria. |
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. | Non è previsto. |
Reg. (UE) n. 1169/2011 | GB 7718/2011 |
Art. 24 - Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento | Annex C.4 - Periodo di qualità garantito |
La data è preceduta dalle espressioni: — «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l’indicazione del giorno, — «da consumarsi preferibilmente entro fine …», negli altri casi. |
- E ' consigliato di consumare il cibo prima ... - Consumare il prodotto prima... |
Da consumare entro ... | Consumarsi da ... |
Congelato il ... | - E ' consigliato di consumare il cibo prima ...
- Consumare il prodotto prima... - Garantita la qualità del prodotto fino al... |
Reg. (UE) n. 1169/2011 | GB 7718/2011 |
Art. 25 - Condizioni di conservazione o d’uso | Annex C. 5 - Indicazioni di conservazione d'uso |
Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate. |
Conservare a temperatura ambiente. Conservare in frigorifero. Conservare nella zona di congelamento. Conservare in luogo buio. Conservare in luogo fresco e asciutto. |
Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. | Conservare in xx-xx °C |
Si prega di conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.
Conservare a temperatura normale e conservare in frigo dopo l'apertura. Temperatura: ≤xx ℃, Umidità: ≤xx%
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Art. 13 - Presentazione delle indicazioni obbligatorie | |
Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire. | Non previsto. |
In generale, il Reg. (UE) n 1169/2011 prevede delle disposizioni riguardo l'etichettatura degli alimenti molto più dettagliate e complete.
Il GB 7718-2011 è relativamente meno consumer-oriented.
Ciò contribuisce al fatto che le autorità locali cinesi debbano impiegare la maggior parte delle loro risorse amministrative sulla risoluzione di problemi semplici, vedendosi costrette a lasciare incustodito il vero problema della sicurezza alimentare, a causa di un elevato carico di lavoro, della mancanza di conoscenza della scienza alimentare e di un sistema burocratico efficiente.
Fonte: Food Law Latest