Cosa si intende per nuovo alimento (Novel Food)?
Un «nuovo alimento» è un qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997, a prescindere dalla data di adesione all’Unione degli Stati membri, che rientra in almeno una delle seguenti categorie:
i) alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata che non era utilizzata come alimento o in un alimento nell’Unione prima del 15 maggio 1997;
ii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe;
iii) alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale;
iv) alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione e sono costituiti, isolati o prodotti da una pianta o una varietà della stessa specie ottenuta mediante: — pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997, oppure — pratiche non tradizionali di riproduzione non utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali pratiche non comportino cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
v) alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997 qualora tali alimenti ottenuti da detti animali vantino una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione;
vi) gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe;
vii) gli alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione non usato per la produzione di alimenti nell’Unione prima del 15 maggio 1997, che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura dell’alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili;
viii) gli alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati», ovvero, qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell’ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all’ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica.;
ix) le vitamine, i minerali e altre sostanze utilizzate in conformità della direttiva 2002/46/CE, del regolamento (CE) n. 1925/2006 o del regolamento (UE) n. 609/2013: — risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997;
x) gli alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell’Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari come definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE
Tali nuovi alimenti, prima di essere introdotti sul mercato, dovranno essere approvati secondo la procedura autorizzativa stabilita dal Regolamento, e dovranno essere iscritti in un elenco dell’Unione Europea.
La normativa.
Come su detto, a partire dal 1 ° gennaio 2018, è applicabile il nuovo regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food.
Esso abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001, che erano in vigore fino al 31 dicembre 2017.
Il nuovo regolamento consente alle aziende alimentari la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di alimenti e prodotti "nuovi", mantenendo nel contempo un elevato livello di sicurezza alimentare per i consumatori europei.
Cosa cambia con il nuovo regolamento:
- Estensione delle categorie di Novel Foods: la nuova definizione di Novel Food comprende i diversi alimenti derivanti da piante, animali, microrganismi, colture cellulari, minerali, ecc., categorie specifiche di alimenti (insetti, vitamine, minerali, integratori alimentari, ecc.), alimenti derivanti da nuove pratiche di produzione e nuove tecnologie (ad es. nanomateriali), che non sono stati prodotti o utilizzati prima del 1997 e quindi possono essere considerati come nuovi alimenti.
- Autorizzazioni di nuovi alimenti: Gli operatori del settore alimentare verificano se l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento "Novel Food".
Nel caso in cui non siano sicuri che l'alimento che intendono immettere sul mercato dell'Unione rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare consultano lo Stato membro in cui intendono immettere sul mercato per la prima volta il nuovo alimento. Gli operatori del settore alimentare forniscono le informazioni necessarie allo Stato membro per consentire a quest'ultimo di determinare se un alimento rientri o meno nell'ambito di applicazione del regolamento.
Al fine di determinare se un alimento rientri nell'ambito di applicazione del regolamento, uno Stato membro può consultare gli altri Stati membri e la Commissione.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, precisa le fasi procedurali del processo di consultazione, compresi i termini e le modalità per rendere lo status disponibile al pubblico. (Art. 4 del Regolamento Novel Food).
I nuovi alimenti sono soggetti ai requisiti di etichettatura stabiliti nel regolamento (UE) n. 1169/2011, nonché ad altri requisiti di etichettatura pertinenti stabiliti dalla legislazione alimentare. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire informazioni aggiuntive di etichettatura, in particolare per quanto riguarda la descrizione dell'alimento, la sua origine, la sua composizione o le sue condizioni d'uso previsto per garantire che i consumatori siano sufficientemente informati sulla natura e sulla sicurezza del nuovo alimento, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili della popolazione. (Considerando 33 del Regolamento).
- Elaborazione di un elenco dell'UE di nuovi prodotti alimentari autorizzati: si tratta di un elenco contenente tutti i nuovi alimenti autorizzati. I nuovi prodotti alimentari che saranno autorizzati in futuro saranno aggiunti all'elenco dell'Unione mediante i regolamenti di esecuzione della Commissione. Una volta aggiunto un nuovo alimento all'elenco dell'Unione, esso viene automaticamente considerato come autorizzato e può essere immesso sul mercato dell'Unione europea.
- Una procedura di autorizzazione semplificata e centralizzata gestita dalla Commissione europea mediante un sistema di presentazione delle domande online.
- La valutazione sulla sicurezza dei nuovi alimenti sarà effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La Commissione europea consulterà l'EFSA in merito alle domande e baserà le sue decisioni di autorizzazione sui risultati della valutazione dell'autorità.
- L'efficienza e la trasparenza saranno migliorate stabilendo delle scadenze per la valutazione della sicurezza e per la procedura di autorizzazione, riducendo così il tempo complessivo speso per le approvazioni.
- Un sistema di notifica più rapido e strutturato per gli alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi che si basa su uno storico di uso alimentare sicuro.
Tali alimenti dovrebbero essere stati consumati in almeno un paese terzo per almeno 25 anni nella dieta abituale di un numero significativo di persone. Tale storia di uso sicuro come alimento non dovrebbe comprendere gli usi non alimentari o gli usi non collegati a una dieta normale. (considerando 15 del Regolamento).
Per facilitare la commercializzazione di alimenti tradizionali provenienti da paesi al di fuori dell'UE, considerati nuovi prodotti alimentari nell'UE, il nuovo regolamento introduce una procedura di valutazione semplificata. Se la sicurezza del cibo tradizionale in questione può essere stabilita sulla base di uno storico di consumo nel paese terzo e non vi sono problemi di sicurezza sollevati dagli Stati membri dell'UE o dall'EFSA, il cibo tradizionale potrà essere collocato sul mercato dell'Unione europea.
- Promozione dell'innovazione: le disposizioni sulla protezione dei dati sono incluse nel nuovo regolamento. Ciò significa che ad un richiedente può essere concessa un'autorizzazione individuale per l'immissione sul mercato di un nuovo prodotto alimentare. Questa autorizzazione limitata nel tempo (5 anni).
Atti di esecuzione e orientamenti dell'EFSA.
Per facilitare l'entrata in vigore del nuovo regolamento, la Commissione ha adottato i seguenti atti di esecuzione:
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici che dovrebbero essere inclusi in una nuova domanda alimentare.
Inoltre, in particolare sui requisiti scientifici, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha anche emanato una guida dettagliata.
Probabilmente sia il testo giuridico dell'atto di attuazione sia le linee guida dell'EFSA assisteranno gli operatori del settore alimentare e faciliteranno la preparazione e la presentazione di una domanda di novel food.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi, tecnici e scientifici che dovrebbero essere inclusi nella notifica di un prodotto alimentare tradizionale proveniente da un paese terzo e considerato nuovo nell'Unione europea.
Anche in questo caso, l'EFSA ha emanato orientamenti dettagliati sulle informazioni che dovrebbero essere incluse nella notifica, in particolare in relazione alla definizione dello storico del consumo del nuovo prodotto alimentare tradizionale nei paesi terzi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione che stabilisce l'elenco dell'U.E. di nuovi prodotti alimentari conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi prodotti alimentari.
Il nuovo regolamento sui novel food non si applica nei seguenti casi:
Additivi alimentari - regolamento (CE) n. 1333/2008.
Aromi utilizzati negli alimenti - regolamento (CE) n. 1334/2008.
Solventi da estrazione utilizzati nella produzione di alimenti nell'ambito della direttiva 2009/32 / CE.
OGM per alimenti e mangimi - regolamento (CE) n. 1829/2003.
Se gli alimenti e / o gli ingredienti alimentari sono stati utilizzati esclusivamente negli integratori alimentari, i nuovi usi in altri alimenti richiedono un'autorizzazione ai sensi del regolamento sui nuovi prodotti alimentari, ad es. la fortificazione alimentare richiede un'autorizzazione.
E gli insetti?
Tra i nuovi alimenti regolati dalla normativa compaiono gli insetti, il regolamento infatti introduce la possibilità di utilizzare anche gli insetti e loro parti nell’alimentazione dei cittadini europei.
Gli insetti sono espressamente riconosciuti e citati quali potenziali ingredienti alimentari, nel rispetto delle procedure di valutazione del rischio e autorizzazione stabilite nel regolamento: in vista della ricerca scientifica e sviluppi tecnologici (…), è opportuno rivedere, chiarire e aggiornare le categorie di cibo che costituiscono nuovi alimenti. Le categorie dovrebbero coprire interi insetti e loro parti. (Reg. UE 2015/2283)
A spingere verso il consumo di insetti è da qualche anno la Fao (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) forte del fatto che nel mondo già quasi 2000 specie di insetti sono considerate commestibili e vengono consumate da almeno 2 miliardi di persone.
Senza dubbio la scelta è ampia: si parte dalla farina di grilli o pasta con farina di larve, alla pasta all’uovo artigianale ai grilli e ai millepiedi cinesi arrostiti al forno per renderli croccanti e poi affumicati, dalle tarantole arrostite senza conservanti né coloranti dal Laos ai vermi giganti della farina dalla Tailandia che sono arrostiti (con un gusto simile alle patatine e con un leggero aroma di pollo), fino al baco da seta all’americana, alle farfalle delle palme dalla Guyana francese, fritte e condite, alle cimici d’acqua dalla Thailandia, ricche di fibre, proteine e vitamine ed agli “aperinsetti”: vermi della farina aromatizzati alla paprica, al curry e al sale marino “made in Belgio”.
Vastissima la scelta di grilli, da quelli al curry e cocco a quelli piccanti al gusto barbecue, fino a quelli al peperoncino dolce, tutti made in Thailandia.
Non rimane che provare!
Fonte: ec.europe.eu