Il decreto, facendo salvi i reati penali attualmente vigenti, non introducendone di nuovi, determina importanti sanzioni amministrative in caso di violazione delle regole di etichettatura.
Da euro 3.000 a 24.000 euro in caso di violazione delle disposizioni sulle pratiche leali d'informazione (Art. 3);
Da euro 5.000 a 40.000 euro in caso di mancata apposizione delle indicazioni sulle sostanze che provocano allergie o intolleranze e da 3.000 a 24.000 per le altre indicazioni obbligatorie;
Da 2.000 a 16.000 euro per le violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza;
Da 2.000 a 16.000 euro in caso di utilizzo di una denominazione dell'alimento o denominazione e designazione degli ingredienti non corrette (Art. 8);
Da 1.000 a 8.000 euro in caso di violazioni delle indicazioni quantitative degli ingredienti o del peso (Art. 11);
Da 2.000 a 16.000 euro in caso di violazione delle indicazioni del paese di origine o del luogo di provenienza (Art. 13, co. 1);
Da 2.000 a 16.000 euro in caso di mancata o errata apposizione della dichiarazione nutrizionale (Art. 15);
Il Decreto inoltre abroga il D.Lgs. 109/1992 e prevede nuove disposizioni attuando la direttiva 2011/91/UE sull'indicazione del Lotto; in merito alle indicazioni da riportare sui distributori automatici; vendita di prodotti non preimballati; Prodotti non destinati al consumatore e relative sanzioni in caso di violazione.
Le nuove norme entreranno in vigore il 9 maggio 2018 (90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta); fino a quella data resteranno in vigore le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il decreto è scaricabile in allegato.