Analizziamo la questione.
La dicitura in etichetta "senza..." - "free from..." è di natura volontaria.
L'art. 36 del Reg. UE 1169/11 così dispone sulle informazioni volontarie degli alimenti:
"Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
a) non inducono in errore il consumatore;
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore;
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti."
Inoltre, le informazioni non devono qualificarsi come claims nutrizionali o salutistici (es. senza grassi, light), non devono essere espressamente vietate (come il riferimento ad acidi trans-grassi e colesterolo) e non devono enfatizzare caratteristiche del prodotto che risultino comuni a tutti gli altri alimenti della stessa categoria.
Le diciture oggetto del parere (senza additivi, senza coloranti, senza conservanti, senza olio di palma,...) sono i cosiddetti Factual Statements, cioè informazioni di fatto che il produttore può indicare sui propri prodotti, utilizzandoli con la giusta accortezza necessaria per tutte le informazioni volontarie.
Come riportato dal Ministero, "certamente si tratta di indicazioni che servono alle aziende produttrici per promuovere un prodotto allineandosi alle sensibilità dei consumatori che possono essere, tra le altre cose, spinti all'acquisto o meno di un prodotto anche per motivazioni di carattere etico o perchè lo ritengono un prodotto più naturale o comunque più salutare".
Quindi, per evitare pubblicità ingannevole, spetterà all'azienda valutare caso per caso, sulla base delle regole su esposte, se effettivamente il messaggio veicolato attraverso l'etichetta corrisponde alle aspettative del consumatore.
Posti questi limiti, il parere del Ministero è finalmente positivo all'utilizzo in etichetta del termine "senza olio di palma".
In allegato, la risposta al quesito del Ministero dello Sviluppo Economico.
Ricordiamo che nel proporre il claim "palm oil free" è necessario tener conto anche del D.Lgs. 27/2017, entrato in vigore lo scorso 01 aprile e contenente regole in tema di indicazioni nutrizionali e salutistiche degli alimenti.
Questo decreto ha riformato il quadro sanzionatorio in tema di promozione ingannevole.
Ancora è importante precisare che una cosa è il factual claim secondo cui il prodotto non contiene olio di palma, claim che entro certi limiti il Ministero consente, altra cosa è invece far discendere da questa assenza effetti positivi sulla salute o allusivi ad una migliore qualità del prodotto, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello di Bruxelles (9a Sezione) con sentenza in data 02.06.2017 nella controversia che ha visto impegnate Ferrero e Delhaize (con quest'ultima che promuoveva in modo ingannevole il proprio prodotto senza olio di palma, vantando la migliore qualità del suo prodotto e suoi riflessi positivi sulla salute).
Infine non bisogna dimenticare che il claim "Senza Olio di Palma", per essere legittimo, deve essere riferito ad un prodotto che può in astratto contenere tale ingrediente, la normativa europea richiede infatti che un claim, per essere legittimo, sia pertinente con il prodotto cui si riferisce, diversamente diventa ingannevole.