Il 30 giugno 2015 l'Autorità (EFSA) ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'acido sorbico (E 200), del sorbato di potassio (E 202) e del sorbato di calcio (E 203) come additivi alimentari.
Nel parere è stata constatata una mancanza di dati sulla genotossicità del sorbato di calcio.
Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del sorbato di calcio come additivo alimentare e ha concluso che esso dovrebbe essere escluso dalla dose giornaliera ammissibile (DGA) di gruppo, definita per l'acido sorbico (E 200) e il sorbato di potassio (E 202).
Secondo il parere, è necessario effettuare studi sulla genotossicità del sorbato di calcio per esaminare l'inclusione del sorbato di calcio in tale DGA di gruppo.
Il regolamento si applicherà a decorrere dal 12 agosto 2018.
Ecco le categoria di alimenti e additivi interessati (in allegato al Regolamento):
- nei prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione;
- nei prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente;
- nel formaggio non stagionato;
- nel formaggio stagionato;
- nel formaggio ottenuto dal siero di latte
- nel formaggio fuso;
- nei prodotti caseari;
- nei prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande;
- nelle altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare ed emulsioni liquide;
- negli ortofrutticoli freschi interi;
- negli ortofrutticoli essiccati;
- negli ortofrutticoli sottaceto, sott’olio o in salamoia;
- nelle preparazioni della frutta e degli ortaggi;
- nella confettura extra e nella gelatina extra;
- nelle confetture, nelle gelatine e nelle marmellate di frutta e nella crema di marroni;
- nelle altre creme da spalmare analoghe a base di frutta ed ortaggi;
- nei prodotti trasformati a base di patate;
- negli altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito;
- nelle gomme da masticare (chewing-gum);
- nelle decorazioni, nei ricoperture e nei ripieni;
- nei gnocchi di patate;
- nei ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi);
- nelle pastelle;
- nei cereali precotti o trasformati;
- nel pane e nei panini;
- nei prodotti da forno fini;
- nei prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico;
- nei prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico;
- negli involucri e rivestimenti e decorazioni per carni;
- nel pesce e nei prodotti della pesca trasformati, compresi i molluschi e i crostacei;
- le uova di pesce;
- le uova e gli ovoprodotti trasformati;
- gli edulcoranti da tavola in forma liquida;
- i condimenti;
- la senape;
- le zuppe, le minestre e i brodi;
- le salse;
- le insalate e nella pasta da spalmare a base di aromi;
- nei prodotti a base di proteine;
- negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali;
- negli alimenti dietetici contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o un pasto (l’intera alimentazione quotidiana o parte di essa);
- nei succhi di frutta e nei succhi di ortaggi;
- nei nettari di frutta, nei nettari di ortaggi e nei prodotti analoghi;
- nelle bevande aromatizzate;
- nella birra e nelle bevande a base di malto;
- nel vino, negli altri prodotti e nelle bevande analoghe analcoliche;
- nel sidro e nel sidro di pere;
- nel vino di frutta e nel made wine;
- nell’idromele;
- nei vini aromatizzati;
- nelle bevande aromatizzate a base di vino;
- nei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;
- nelle altre bevande alcoliche, comprese le miscele di bevande alcoliche e analcoliche e le bevande spiritose con grado alcolico inferiore al 15 %;
- negli snack a base di patate, di cereali, di farina o di amido;
- nella frutta a guscio trasformata;
- nei dessert;
- negli integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, nelle compresse e simili;
- negli integratori alimentari in forma liquida.
Categorie di additivi alimentari.
- gli additivi alimentari diversi dai supporti negli additivi alimentari;
- gli additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari.
In allegato è scaricabile il Regolamento.