La legge in questione viene definita testo unico (strumento normativo utilizzato di solito per organizzare e razionalizzare le fonti normative su un determinato settore, raccogliendole in un unico atto tendenzialmente comprensivo di tutta la normativa rilevante in materia) proprio perché la nuova disciplina non stravolge le disposizioni precedenti, ma piuttosto le raggruppa e razionalizza organicamente.
Nonostante quindi non ci si debbano aspettare grandi innovazioni della nuova normativa, alcune modifiche di rilievo si possono rinvenire nel testo.
In primo luogo infatti gli artt. 5 e 6 prendono per la prima volta in considerazione e tutelano i c.d. vitigni autoctoni. La definizione che ne fornisce il Testo Unico è molto generica e parla di vitigni originari come di "vitigni appartenenti alla specie vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale".
Posta questa definizione di principio (invero problematica anche considerando che non fa riferimento alla storicità dei vigneti in un territorio, oltre che alla loro semplice "origine" fisica) il Testo Unico demanda ad un decreto del MIPAAF il compito di individuare questi vitigni.
Viene comunque precisato che l'uso della dicitura "Vitigno autoctono italiano" in etichetta, sarà limitato a specifici prodotti DOC, DOCG e IGT e che tale impiego dovrà essere autorizzato nei relativi disciplinari.
All'art. 7 del Testo Unico sono poi previste specifiche disposizioni per la tutela e promozione dei vigneti c.d. "eroici" o "storici", misure che consentiranno di attuare interventi di ripristino, recupero e salvaguardia di quei vigneti che si trovano in aree soggette a rischio dissesto idrogeologico o con particolare valenza paesaggistica.
Potete trovare maggiori informazioni sulla disciplina dei vitigni autoctoni e dei vigneti eroici o storici nel nostro approfondimento disponibile qui.
Importante innovazione deriva poi dall'introduzione di un correttivo al R.U.C.I. (Registro Unico dei Controlli Ispettivi), questo registro, istituito con DM 22.07.2015, dovrebbe infatti consentire un maggiore coordinamento fra le autorità coinvolte nei controlli e di evitare quindi inutili duplicazioni, deleterie sia per le autorità che per i soggetti controllati, ma fino ad oggi vedeva registrati al suo interno solamente i controlli effettuati ai soggetti inquadrati come aziende agricole, escludendo una serie di realtà, pur importanti nel settore vitivinicolo, da questa opportuna razionalizzazione dell'attività ispettiva.
Il Testo Unico prevede quindi, all'art. 63, che nel settore vitivinicolo tutti i controlli alle imprese debbano transitare nel R.U.C.I., a prescindere dal fatto che l'impresa controllata sia o meno un'impresa agricola.
Di rilievo anche l'introduzione del c.d. "ravvedimento operoso" (art. 85 della Legge), che consente di versare sanzioni ridotte se si provvede a regolarizzare un'infrazione formale in autonomia prima di eventuali controlli.
All'art. 9 viene prevista una semplificazione burocratica per quanto riguarda le planimetrie, prevedendo che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettano all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato viene poi sempre ammesso senza obbligo di comunicazione.
Viene dato inoltre spazio all'innovazione con la possibilità di introdurre in etichetta sistemi di tracciabilità tecnologici per il controllo dei lotti.
Potete trovare maggiori informazioni sulla disciplina di tali strumenti tecnologici in etichetta nel nostro approfondimento disponibile qui.
All'art. 54, relativo alla disciplina degli aceti, viene prevista una semplificazione nella tenuta del registro di carico e scarico, prevedendo che gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono esentati dalla tenuta del registro e che gli stabilimenti con produzione annua inferiore a 20 ettolitri possano procedere alla tenuta del registro con modalità semplificate.
Viene infine prevista, all'art. 87 della Legge, la possibilità, per le aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “Strade del Vino”, di somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, purché non cucinate contestualmente alla somministrazione del vino.
I due anni di "gestazione" di questo Testo Unico non hanno quindi prodotto stravolgimenti, ma solo un riassetto della normativa con qualche correttivo. Il promesso "taglio alla burocrazia", slogan che ha accompagnato il percorso parlamentare di questo decreto risiede quindi più nella razionalizzazione e nella maggior chiarezza della normativa, ora contenuta in un unico testo di legge di 91 articoli, che in effettive misure di contenimento delle pratiche amministrative che i produttori si trovano ad affrontare ogni giorno.
Il testo completo della Legge è disponibile per il download come allegato al presente articolo oppure al seguente link.